Art. 2

Proroga del termine stabilito per l’estirpazione in caso di reimpianto anticipato dei vigneti

In vigore dal 30 apr 2020
Proroga del termine stabilito per l’estirpazione in caso di reimpianto anticipato dei vigneti 1.   In deroga all’articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, se gli Stati membri hanno concesso ai viticoltori autorizzazioni per il reimpianto anticipato e l’estirpazione deve essere effettuata, al più tardi, nel corso del 2020, gli Stati membri possono prorogare il termine stabilito per l’estirpazione fino a 12 mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento nei casi in cui sia stato impossibile procedere all’estirpazione a causa della pandemia di Covid-19 e su richiesta debitamente motivata del viticoltore. 2.   Gli Stati membri informano il richiedente della decisione presa entro un termine di 2 mesi a decorrere dalla presentazione della domanda di proroga del termine stabilito per l’estirpazione di cui al paragrafo 1 e, qualora le domande siano state respinte, i richiedenti sono informati dei motivi del rifiuto. 3.   Se l’estirpazione non è effettuata dal viticoltore entro la fine del periodo di proroga concesso a norma dei paragrafi 1 e 2, si applica l’articolo 5, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2018/273. 4.   I viticoltori che beneficiano della proroga di cui al paragrafo 1 non possono beneficiare del sostegno a favore della vendemmia verde di cui all’articolo 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 né per la superficie di nuovo impianto né per la superficie da estirpare.
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Proroga del termine stabilito per l’estirpazione in caso di reimpianto anticipato dei vigneti (Art. 2 Regolamento (UE) 2020/601) — Testo vigente | Portale Normativo