Art. 1

In vigore dal 30 apr 2020
Fatte salve le disposizioni dell’articolo 152, paragrafo 1 bis, dell’articolo 209, paragrafo 1, e dell’articolo 210, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli agricoltori, le associazioni di agricoltori, le associazioni di dette associazioni, le organizzazioni di produttori riconosciute, le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute e le organizzazioni interprofessionali riconosciute nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono autorizzati, per un periodo di sei mesi a decorrere dal 1o aprile 2020, a concludere accordi e ad adottare decisioni comuni sulla pianificazione del volume di latte crudo da produrre.
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Art. 1 Regolamento (UE) 2020/599 — Testo vigente | Portale Normativo