Art. 2
Prodotti ammissibili
In vigore dal 30 apr 2020
Prodotti ammissibili
1. L’elenco dei prodotti ammissibili all’aiuto figura nell’allegato.
2. Per poter beneficiare dell’aiuto, le carni devono essere di qualità sana, leale e mercantile e originarie dell’Unione. Il prodotto deve soddisfare i requisiti di cui alla sezione III dell’allegato VI del regolamento delegato (UE) 2016/1238.
3. L’aiuto è concesso soltanto per quantitativi di carni fresche o refrigerate che non sono stati ancora conferiti all’ammasso.
Storico versioni
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