Art. 2

Piani di volo

In vigore dal 29 apr 2020
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1207/2011 è così modificato: 1) all’, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Il presente regolamento si applica a tutti i voli operanti come traffico aereo generale conformemente alle regole del volo strumentale all’interno dello spazio aereo del cielo unico europeo, ad eccezione dei paragrafi 3 e 4 dell’articolo 7 che si applicano a tutti i voli operanti come traffico aereo generale.»; 2) all’articolo 4, il paragrafo 4 è soppresso; 3) all’articolo 5, i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti: «5.   Gli operatori provvedono affinché, entro il 7 dicembre 2020: a) gli aeromobili che effettuano i voli di cui all’, paragrafo 2, siano equipaggiati con trasponder del radar secondario di sorveglianza efficienti e conformi alle seguenti condizioni: i) essi dispongono delle capacità di cui all’allegato II, parte A; ii) essi dispongono della continuità sufficiente a evitare di presentare rischi operativi; b) gli aeromobili con una massa massima al decollo certificata superiore a 5 700 kg, o con una capacità di velocità vera massima di crociera superiore a 250 nodi, che effettuano i voli di cui all’, paragrafo 2, con un certificato di aeronavigabilità individuale rilasciato per la prima volta a partire dal 7 giugno 1995 compreso, siano equipaggiati con trasponder del radar secondario di sorveglianza efficienti e conformi alle seguenti condizioni: i) essi dispongono delle capacità di cui all’allegato II, parti A e B; ii) essi dispongono della continuità sufficiente a evitare di presentare rischi operativi; c) gli aeromobili ad ala fissa con una massa massima al decollo certificata superiore a 5 700 kg, o con una capacità di velocità vera massima di crociera superiore a 250 nodi, che effettuano i voli di cui all’, paragrafo 2, con un certificato di aeronavigabilità individuale rilasciato per la prima volta a partire dal 7 giugno 1995 compreso, siano equipaggiati con trasponder del radar secondario di sorveglianza efficienti e conformi alle seguenti condizioni: i) essi dispongono delle capacità di cui all’allegato II, parti A, B e C; ii) essi dispongono della continuità sufficiente a evitare di presentare rischi operativi. Le lettere b) e c) del primo comma non si applicano agli aeromobili che operano nello spazio aereo del cielo unico europeo e che appartengono a una delle seguenti categorie: i) sono impegnati in voli per essere sottoposti a manutenzione; ii) sono impegnati in voli per l’esportazione; iii) il termine delle loro operazioni è previsto entro il 31 ottobre 2025. Gli operatori di aeromobili con un primo certificato di aeronavigabilità rilasciato anteriormente al 7 dicembre 2020 devono essere conformi entro il 7 giugno 2023 ai requisiti di cui al primo comma, lettere b) e c), a condizione che: i) abbiano istituito anteriormente al 7 dicembre 2020 un programma di adeguamento che dimostri la conformità al primo comma, lettere b) e c); ii) tali aeromobili non abbiano beneficiato di alcun finanziamento dell’Unione accordato al fine di adeguare tali aeromobili ai requisiti di cui al primo comma, lettere b) e c). Per gli aeromobili in cui la capacità dei transponder di conformarsi ai requisiti di cui al primo comma, lettere b) e c), è temporaneamente non operativa, gli operatori sono autorizzati a utilizzare tali aeromobili nello spazio aereo del cielo unico europeo per un massimo di tre giorni consecutivi. 6.   Gli operatori provvedono affinché gli aeromobili equipaggiati conformemente al paragrafo 5 con una massa massima al decollo certificata superiore a 5 700 kg, o con una capacità di velocità vera massima di crociera superiore a 250 nodi, operino con diversità di antenna, con prestazioni minime come previste all’annesso 10, punto 3.1.2.10.4, della convenzione di Chicago, volume IV, terza edizione, compresi tutti gli emendamenti fino al n. 77.»; 4) all’articolo 5, il paragrafo 7 è soppresso; 5) all’articolo 6, il paragrafo 2 è soppresso; 6) all’articolo 7, il paragrafo 2 è soppresso; 7) all’articolo 7, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Gli Stati membri si assicurano che l’assegnazione degli indirizzi degli aeromobili a 24 bit dell’ICAO agli aeromobili equipaggiati con transponder funzionante in modo S sia conforme all’annesso 10, capitolo 9 e relative appendici, della convenzione di Chicago, volume III, seconda edizione, compresi tutti gli emendamenti fino al n. 90.»; 8) all’articolo 8, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1.   Gli Stati membri provvedono affinché, entro il 7 dicembre 2020, gli aeromobili di Stato siano conformi all’articolo 5, paragrafo 5, lettera a). 2.   Gli Stati membri provvedono affinché, entro il 7 dicembre 2020, gli aeromobili di Stato di tipo trasporto siano conformi all’articolo 5, paragrafo 5, lettera c).»; 9) all’articolo 8 è aggiunto il paragrafo 8 seguente: «8.   Per gli aeromobili di Stato in cui la capacità dei transponder di conformarsi ai requisiti dei paragrafi 1 e 2 è temporaneamente non operativa, gli Stati membri sono autorizzati a consentire l’utilizzo di tali aeromobili nello spazio aereo del cielo unico europeo per un massimo di tre giorni consecutivi.»; 10) l’articolo 14 è soppresso; 11) è inserito il seguente articolo 14 bis: «Articolo 14 bis Piani di volo Gli operatori di aeromobili di Stato non equipaggiati comunicati a norma dell’articolo 8, paragrafo 3, e gli operatori di aeromobili non equipaggiati conformemente all’articolo 5, paragrafo 5, operanti nello spazio aereo del cielo unico europeo includono gli indicatori SUR/EUADSBX o SUR/EUEHSX o SUR/EUELSX o una combinazione di essi nella casella 18 del piano di volo.»; 12) l’allegato II è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento; 13) l’allegato IV è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento.
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