Art. 2

In vigore dal 27 apr 2020
Fino al 31 ottobre 2020 gli Stati membri autorizzano la reintroduzione nell’Unione di cavalli registrati accompagnati dal pertinente certificato sanitario redatto conformemente al modello di certificato sanitario di cui all’allegato II, parte 2, sezione B, capitolo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2147, a condizione che il certificato sanitario sia stato rilasciato prima del 21 ottobre 2020.
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