Art. 1

In vigore dal 27 apr 2020
All’articolo 6 del regolamento (CE) n. 785/2004, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2.   Per la responsabilità riguardo ai bagagli la copertura assicurativa minima ammonta a 1 288 DSP per passeggero nelle operazioni commerciali. 3.   Per la responsabilità riguardo alle merci la copertura assicurativa minima ammonta a 22 DSP per kilogrammo nelle operazioni commerciali.»
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