Art. 2

In vigore dal 24 apr 2020
L’importo dei dazi definitivi versato a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 in eccesso rispetto al dazio antidumping definitivo stabilito all’ è oggetto di rimborso o sgravio. Le domande di rimborso e di sgravio sono presentate alle autorità doganali nazionali in conformità alla legislazione doganale applicabile, entro un termine stabilito all’articolo 121 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Quando un importo deve essere rimborsato, il tasso di interesse da corrispondere dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.
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