Art. 1

In vigore dal 17 apr 2020
Il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 è così modificato: 1) all’articolo 3, paragrafo 2, la seconda frase è sostituita dalla seguente: «Possono essere iscritti in bilancio stanziamenti di impegno oltre i limiti dei massimali fissati dal QFP per le pertinenti rubriche ove risulti necessario l’utilizzo delle risorse a titolo della riserva per gli aiuti d’urgenza, del Fondo di solidarietà dell’Unione europea, dello strumento di flessibilità, del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, del margine per imprevisti, della flessibilità specifica per la lotta alla disoccupazione giovanile e il rafforzamento della ricerca nonché del margine globale per gli impegni, conformemente al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio (*1), al regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2) e all’accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (*3). (*1)  Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell’11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell’Unione europea (GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3)." (*2)  Regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855)." (*3)  Accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1).»;" 2) l’articolo 14 è così modificato: a) il titolo è sostituito dal seguente: « Margine globale per gli impegni »; b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   I margini ancora disponibili al di sotto dei massimali del QFP per gli stanziamenti di impegno costituiscono un margine globale per gli impegni, da rendere disponibile al di là dei massimali stabiliti dal QFP per gli anni dal 2016 al 2020.».
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Art. 1 Regolamento (UE) 2020/538 — Testo vigente | Portale Normativo