Art. 1

Delega del potere di prorogare i termini per la segnalazione delle informazioni statistiche

In vigore dal 15 apr 2020
Delega del potere di prorogare i termini per la segnalazione delle informazioni statistiche 1.   Con il presente atto, il Consiglio direttivo delega al Comitato esecutivo il potere di prorogare i termini per la segnalazione di informazioni statistiche richieste ai sensi dei regolamenti della Banca centrale europea (BCE) elencati nell’allegato al presente regolamento. 2.   Al momento della decisione di proroga di un termine per la segnalazione di informazioni statistiche, il Comitato esecutivo prende in considerazione: a) la frequenza di segnalazione ai sensi di ognuno dei regolamenti della BCE elencati nell’allegato al presente regolamento; b) l’impatto della diffusione del COVID-19 sulla capacità di segnalazione e di certificazione della qualità dei dati dei soggetti segnalanti e sulla capacità delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro (di seguito le «BCN») e della BCE di condurre le necessarie verifiche sulle informazioni statistiche. c) l’urgenza della raccolta dei dati in questione per lo svolgimento dei compiti del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) da parte della BCE e delle BCN. d) l’esigenza di concentrare le risorse della BCE e delle BCN sulle procedure di raccolta dei dati che sono richieste con più urgenza per lo svolgimento dei compiti del SEBC da parte della BCE e delle BCN. 3.   Ogni decisione assunta dal Comitato esecutivo ai sensi del paragrafo 1 tiene conto del parere del Comitato per le statistiche (STC) del SEBC nella sua composizione standard. Allo scopo di fornire il proprio parere al Comitato esecutivo, l’STC prende in considerazione le esigenze degli utilizzatori dei dati. 4.   Una proroga dei termini per la segnalazione delle informazioni statistiche può essere riferita esclusivamente alle segnalazioni che giungono a scadenza prima del 31 dicembre 2020. 5.   I termini per la segnalazione delle informazioni statistiche non possono essere estesi oltre il 30 giugno 2021. 6.   Al Consiglio direttivo viene notificata regolarmente su base trimestrale ogni decisione assunta dal Comitato esecutivo ai sensi del paragrafo 1. 7.   Gli operatori segnalanti interessati sono informati di ogni decisione assunta dal Comitato esecutivo ai sensi del paragrafo 1. 8.   Il Consiglio direttivo inoltre delega al Comitato esecutivo il potere di prorogare i termini per la trasmissione delle informazioni statistiche di cui al paragrafo 1 da parte delle BCN alla BCE. Qualsiasi decisione assunta dal Comitato esecutivo ai sensi del presente paragrafo deve concordare con la decisione assunta dal Comitato esecutivo stesso ai sensi del paragrafo 1.
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