Art. 1
In vigore dal 7 apr 2020
Il capitolo 90 dell’allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 è così modificato:
1)
la voce «Nota complementare» dopo la nota 7 è sostituita dalla voce «Note complementari»;
2)
è aggiunta la seguente nota complementare:
«2)
Ai fini della sottovoce 9021 10 10 l’espressione «oggetti e apparecchi di ortopedia» indica oggetti e apparecchi specificamente concepiti per una determinata funzione ortopedica, a differenza dei prodotti che possono essere utilizzati per scopi diversi (ad esempio, prodotti per articolazioni, legamenti o tendini sottoposti a sollecitazione eccessiva a seguito di attività sportive o scrittura a macchina, e prodotti che si limitano ad alleviare il dolore nella parte del corpo compromessa o inferma, ad esempio a causa di un’infiammazione).
Gli «oggetti e apparecchi di ortopedia» devono impedire completamente un determinato movimento della parte del corpo compromessa o inferma (per esempio articolazioni, tendini, legamenti) al fine di evitare ulteriori lesioni o deformazioni fisiche o il loro aggravarsi e sono distinti da altri prodotti che non possono impedire determinati movimenti, ma impediscono i movimenti riflessi (ossia i movimenti involontari) grazie alla loro relativa rigidità dovuta, ad esempio, a stecche flessibili, cuscinetti di pressione, materiale tessile non elastico e fasce a strappo.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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