Art. 1

In vigore dal 7 apr 2020
1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sui prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, anche arrotolati (compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti), semplicemente laminati a caldo, ad esclusione dei prodotti, non arrotolati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm e di spessore superiore a 10 mm, attualmente classificati con i codici SA 7219 11, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 22, 7219 23, 7219 24, 7220 11 e 7220 12 e originari della Repubblica popolare cinese, di Taiwan e dell’Indonesia. 2.   Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate sono le seguenti: Paese Società Dazio antidumping provvisorio Codice aggiuntivo TARIC Indonesia PT Indonesia Guang Ching Nickel and Stainless Steel Industry 17,0 % C541 Indonesia PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel 17,0 % C547 Indonesia Tutte le altre società 17,0 % C999 Repubblica popolare cinese Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd. 18,9 % C163 Repubblica popolare cinese Taiyuan Taigang Daming Metal Products 18,9 % C542 Repubblica popolare cinese Tisco Guangdong Stainless Steel Service Center Co., Ltd 18,9 % C543 Repubblica popolare cinese Tianjin TISCO & TPCO Stainless Steel Co. Ltd. 18,9 % C025 Repubblica popolare cinese Fujian Fuxin Special Steel Co., Ltd 14,5 % C544 Repubblica popolare cinese Xiangshui Defeng Metals Co., Ltd 17,4 % C545 Repubblica popolare cinese Fujian Dingxin Technology Co., Ltd. 17,4 % C546 Repubblica popolare cinese Tutte le altre società 18,9 % C999 Taiwan Yieh United Steel Co. 6,0 % C032 Taiwan Tang Eng Iron Works Co. Ltd. 6,0 % C031 Taiwan Walsin Lihwa Co. 7,5 % C548 Taiwan Tutte le altre società 7,5 % C999 3.   L’applicazione delle aliquote di dazio individuali stabilite per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri la seguente dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell’entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice aggiuntivo TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società. 4.   L’immissione in libera pratica nell’Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio. 5.   Quando una dichiarazione di immissione in libera pratica è presentata per il prodotto di cui al paragrafo 1, nel campo corrispondente della dichiarazione è indicato il numero di pezzi dei prodotti importati. 6.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni pertinenti in vigore in materia di dazi doganali.
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