Art. 1
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2015/2446
In vigore dal 3 apr 2020
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2015/2446
Il regolamento delegato (UE) 2015/2446 è così modificato:
(1)
l’ è così modificato:
a)
il punto 15 è sostituito dal seguente:
«15.
«ufficio doganale di prima entrata»: l’ufficio doganale competente per la vigilanza doganale nel luogo in cui il mezzo di trasporto che trasporta le merci arriva o, se del caso, è destinato ad arrivare, nel territorio doganale dell’Unione in provenienza da un territorio situato al di fuori di esso;»;
b)
sono aggiunti i punti seguenti:
«46.
«spedizione per espresso«: un singolo articolo trasportato da un corriere espresso o sotto la sua responsabilità;
47.
«corriere espresso»: un operatore che fornisce servizi integrati di raccolta, trasporto, sdoganamento e consegna di pacchi in maniera rapida e con una scadenza precisa che garantisca la tracciabilità e il controllo di tali articoli per tutta la durata della prestazione;
48.
«valore intrinseco»:
a)
per le merci commerciali: il prezzo delle merci stesse quando sono vendute per l’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione, esclusi i costi di trasporto e assicurazione, a meno che siano inclusi nel prezzo e non indicati separatamente sulla fattura, e qualsiasi altra imposta e onere percepibili dalle autorità doganali a partire da qualsiasi documento pertinente;
b)
per le merci prive di carattere commerciale: il prezzo che sarebbe stato pagato per le merci stesse se fossero vendute per l’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione;
49.
«merci da trasportare o utilizzare nell’ambito di attività militari»: le merci da trasportare o da utilizzare:
a)
nell’ambito di attività organizzate dalle competenti autorità militari, o sotto il loro controllo, di uno o più Stati membri o di un paese terzo con cui uno o più Stati membri hanno concluso un accordo per lo svolgimento di attività militari nel territorio doganale dell’Unione; oppure
b)
in attività militari svolte:
—
nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune dell’Unione europea (PSDC); oppure
—
nell’ambito del trattato dell’Atlantico del Nord, firmato a Washington D.C. il 4 aprile 1949;
50.
«formulario NATO 302»: il documento a fini doganali previsto nelle pertinenti procedure di attuazione della convenzione tra gli Stati contraenti del trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951;
51.
«formulario UE 302»: il documento a fini doganali di cui all’allegato 52-01, rilasciato dalle autorità militari competenti di uno Stato membro, o per loro conto, per le merci da trasportare o utilizzare nell’ambito di attività militari;
52.
«rifiuti delle navi »: i rifiuti delle navi ai sensi dell’, punto 3, della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1);
53.
«interfaccia unica marittima nazionale»: l’interfaccia unica marittima nazionale ai sensi dell’, punto 3, del regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2).
(*1) Direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 116)."
(*2) Regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce un sistema di interfaccia unica marittima europea e abroga la direttiva 2010/65/UE (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 64).»;"
(2)
all’articolo 6, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
a)
la registrazione è richiesta a norma della legislazione dell’Unione o della legislazione di uno Stato membro;»;
(3)
all’articolo 13, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Qualora sussistano fondati motivi per sospettare una violazione della normativa doganale o fiscale e le autorità doganali e fiscali conducano indagini sulla base di questi motivi, il termine per adottare la decisione è prorogato del tempo necessario per completare tali indagini. La durata della proroga non può superare nove mesi. A meno che ciò non comprometta le indagini, il richiedente è informato della proroga.«;
(4)
all’articolo 17, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Tuttavia, se l’autorità doganale ritiene che il destinatario della decisione possa non soddisfare i criteri di cui all’articolo 39, lettera a), del codice, la decisione è sospesa fino a quando non sia accertato se un’infrazione grave o infrazioni reiterate, compreso un reato grave, sono state commesse da una delle seguenti persone:
a)
il destinatario della decisione;
b)
la persona responsabile della società che è destinataria della decisione di cui trattasi o che ne esercita il controllo della gestione;
c)
il dipendente responsabile delle questioni doganali nella società che è destinataria della decisione di cui trattasi.»;
(5)
l’articolo 76 è sostituito dal seguente:
«Articolo 76
Deroga al calcolo dell’importo del dazio all’importazione sui prodotti trasformati in regime di perfezionamento attivo
(Articolo 86, paragrafi 3 e 4, del codice)
1. L’articolo 86, paragrafo 3, del codice si applica in assenza di una richiesta del dichiarante se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a)
i prodotti trasformati in regime di perfezionamento attivo sono importati direttamente o indirettamente dal titolare dell’autorizzazione entro un periodo di un anno dalla loro riesportazione;
b)
al momento dell’accettazione della dichiarazione doganale per il vincolo delle merci al regime di perfezionamento attivo, le merci sarebbero state oggetto di una misura di politica agricola o commerciale, di un dazio antidumping provvisorio o definitivo, di un dazio compensativo, di una misura di salvaguardia o di un dazio addizionale derivante da una sospensione delle concessioni se fossero state dichiarate per l’immissione in libera pratica;
c)
non era richiesto un esame delle condizioni economiche a norma dell’articolo 166.
2. L’articolo 86, paragrafo 3, del codice si applica in assenza di una richiesta del dichiarante anche quando i prodotti trasformati sono stati ottenuti da merci vincolate al regime di perfezionamento attivo che, al momento dell’accettazione della prima dichiarazione doganale per il vincolo delle merci al regime di perfezionamento attivo, sarebbero state oggetto di un dazio antidumping provvisorio o definitivo, di un dazio compensativo, di una misura di salvaguardia o di un dazio addizionale derivante da una sospensione di concessioni se fossero state dichiarate per l’immissione in libera pratica e il caso non è contemplato dall’articolo 167, paragrafo 1, lettere h), i), m) o p), del presente regolamento.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano se le merci vincolate al regime di perfezionamento attivo non sarebbero più oggetto di un dazio antidumping provvisorio o definitivo, di un dazio compensativo, di una misura di salvaguardia o di un dazio addizionale derivante da una sospensione di concessioni nel momento in cui sorge un’obbligazione doganale per i prodotti trasformati.
4. Il paragrafo 2 non si applica alle merci dichiarate per il perfezionamento attivo entro il 16 luglio 2021 se tali merci sono oggetto di un’autorizzazione rilasciata prima del 16 luglio 2020»;
(6)
l’articolo 104 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è così modificato:
i)
le lettere f), h) e m) sono sostituite dalle seguenti:
«f)
merci di cui all’articolo 138, lettere da b) a d) e lettera h), o di cui all’articolo 139, paragrafo 1, considerate dichiarate conformemente all’articolo 141, a condizione che non siano trasportate in applicazione di un contratto di trasporto;»;
«h)
merci trasportate o utilizzate nell’ambito di attività militari in base a un formulario NATO 302 o a un formulario UE 302;»;
«m)
merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione in provenienza da Ceuta e Melilla, Gibilterra, dall’isola di Helgoland, dalla Repubblica di San Marino, dallo Stato della Città del Vaticano o dal comune di Livigno;»;
ii)
è aggiunta la lettera seguente:
«q)
i rifiuti delle navi, a condizione che la notifica anticipata dei rifiuti di cui all’articolo 6 della direttiva (UE) 2019/883 sia stata effettuata nell’interfaccia unica marittima nazionale o mediante altri canali di segnalazione accettabili per le autorità competenti, comprese le dogane.»;
b)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. La presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata è oggetto di esonero per le merci contenute in spedizioni postali nei seguenti casi:
a)
se le spedizioni postali sono trasportate per via aerea e hanno come destinazione finale uno Stato membro, fino alla data stabilita conformemente all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione (*3) per l’utilizzazione della versione 1 del sistema di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447;
b)
se le spedizioni postali sono trasportate per via aerea e hanno come destinazione finale un paese o un territorio terzo, fino alla data stabilita conformemente all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per l’utilizzazione della versione 2 del sistema di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447;
c)
se le spedizioni postali sono trasportate per via marittima, stradale o ferroviaria, fino alla data stabilita conformemente all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per l’utilizzazione della versione 3 del sistema di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
(*3) Decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione, del 13 dicembre 2019, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione (GU L 325 del 16.12.2019, pag. 168).»;"
c)
il paragrafo 3 è soppresso;
d)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. La presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata è oggetto di esonero per le merci contenute in una spedizione il cui valore intrinseco non superi 22 EUR, a condizione che le autorità doganali accettino, con l’accordo dell’operatore economico, di effettuare un’analisi dei rischi utilizzando le informazioni contenute nel sistema usato dall’operatore economico o fornite da tale sistema, come indicato di seguito:
a)
se le merci sono contenute in spedizioni per espresso trasportate per via aerea, fino alla data stabilita conformemente all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per l’utilizzazione della versione 1 del sistema di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447;
b)
se le merci sono trasportate per via aerea in spedizioni diverse da spedizioni postali o per espresso, fino alla data stabilita conformemente all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per l’utilizzazione della versione 2 del sistema di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447;
c)
se le merci sono trasportate per via marittima, per vie navigabili interne, per via stradale o ferroviaria, fino alla data stabilita conformemente all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per l’utilizzazione della versione 3 del sistema di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.»;
(7)
l’articolo 106 è sostituito dal seguente:
«Articolo 106
Termini per la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata in caso di trasporto aereo
(Articolo 127, paragrafo 2, lettera b), e paragrafi 3, 6 e 7, del codice)
1. Se le merci sono introdotte nel territorio doganale dell’Unione per via aerea, tutte le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata sono presentate il prima possibile e comunque entro i seguenti termini:
a)
per i voli di durata inferiore a quattro ore, al più tardi al momento della partenza effettiva dell’aeromobile;
b)
per gli altri voli, almeno quattro ore prima dell’arrivo dell’aeromobile al primo aeroporto nel territorio doganale dell’Unione.
2. A decorrere dalla data stabilita conformemente all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per l’utilizzazione della versione 1 del sistema di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, gli operatori postali e i corrieri espresso presentano, a norma dell’articolo 183 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, almeno l’insieme minimo di dati della dichiarazione sommaria di entrata il prima possibile e al più tardi prima che le merci siano caricate sull’aeromobile a bordo del quale devono essere introdotte nel territorio doganale dell’Unione.
2 bis. A decorrere dalla data stabilita conformemente all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per l’utilizzazione della versione 2 del sistema di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, gli operatori economici diversi dagli operatori postali e dai corrieri espresso presentano almeno l’insieme minimo di dati della dichiarazione sommaria di entrata il prima possibile e al più tardi prima che le merci siano caricate sull’aeromobile a bordo del quale devono essere introdotte nel territorio doganale dell’Unione.
3. A decorrere dalla data stabilita conformemente all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per l’utilizzazione della versione 2 del sistema di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, se solo l’insieme minimo di dati della dichiarazione sommaria di entrata è stato presentato entro i termini di cui ai paragrafi 2 e 2 bis, le altre indicazioni sono fornite entro i termini di cui al paragrafo 1.
4. Fino alla data stabilita conformemente all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per l’utilizzazione della versione 2 del sistema di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, l’insieme minimo di dati della dichiarazione sommaria di entrata presentato a norma del paragrafo 2 è considerato come la dichiarazione sommaria di entrata completa per le merci contenute in spedizioni postali aventi come destinazione finale uno Stato membro e per le merci contenute in spedizioni per espresso aventi un valore intrinseco non superiore a 22 EUR. «;
(8)
l’articolo 112 è così modificato:
a)
il paragrafo 2 è soppresso;
b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Fino alla data stabilita conformemente all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per l’utilizzazione della versione 3 del sistema di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, il paragrafo 1 del presente articolo non si applica.»;
(9)
l’articolo 113 è così modificato:
a)
i paragrafi 2 e 3 sono soppressi;
b)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Fino alla data stabilita conformemente all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per l’utilizzazione della versione 2 del sistema di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, il paragrafo 1 del presente articolo non si applica.»;
(10)
al titolo IV, capo 1, è inserito il seguente articolo 113 bis:
«Articolo 113 bis
Fornitura di indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata da parte di altre persone
(Articolo 127, paragrafo 6, del codice)
1. Ogni persona che presenta le indicazioni di cui all’articolo 127, paragrafo 5, del codice è responsabile delle stesse a norma dell’articolo 15, paragrafo 2, lettere a) e b), del codice.
2. A decorrere dalla data stabilita conformemente all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per l’utilizzazione della versione 2 del sistema di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, se l’operatore postale non comunica le indicazioni richieste per la dichiarazione sommaria di entrata delle spedizioni postali a un vettore tenuto a presentare il resto delle indicazioni della dichiarazione mediante tale sistema, l’operatore postale di destinazione, se le merci sono spedite verso l’Unione, o l’operatore postale dello Stato membro di prima entrata, se le merci transitano attraverso l’Unione, fornisce tali indicazioni all’ufficio doganale di prima entrata conformemente all’articolo 127, paragrafo 6, del codice.
3. A decorrere dalla data stabilita conformemente all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per l’utilizzazione della versione 2 del sistema di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, se il corriere espresso non comunica al vettore le indicazioni richieste per la dichiarazione sommaria di entrata delle spedizioni per espresso trasportate per via aerea, il corriere espresso fornisce tali indicazioni all’ufficio doganale di prima entrata conformemente all’articolo 127, paragrafo 6, del codice.»;
(11)
l’articolo 127 è sostituito dal seguente:
«Articolo 127
Prova della posizione doganale di merci unionali nei carnet TIR o ATA, nei formulari NATO 302 o nei formulari UE 302
(Articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del codice)
Se le merci unionali sono trasportate conformemente alla convenzione TIR, alla convenzione ATA, alla convenzione di Istanbul o in base a un formulario NATO 302 o a un formulario UE 302, la prova della posizione doganale di merci unionali può essere presentata utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.»;
(12)
all’articolo 128 quinquies, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«1. L’autorizzazione di cui all’articolo 128 quater è accordata esclusivamente alle compagnie di navigazione internazionali che soddisfano le seguenti condizioni:»;
(13)
l’articolo 138 è così modificato:
a)
la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f)
fino alla data stabilita conformemente all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per l’utilizzazione della versione 1 del sistema di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, le merci contenute nelle spedizioni postali che beneficiano di una franchigia dai dazi all’importazione a norma dell’articolo 23, paragrafo 1, o dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1186/2009:»;
b)
sono aggiunte le lettere seguenti:
«g)
fino alla data che precede la data di cui all’, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva (UE) 2017/2455, le merci il cui valore intrinseco non supera 22 EUR;
h)
gli organi e altri tessuti umani o animali o sangue umano idonei a innesti permanenti, impianti o trasfusioni in casi di emergenza;»;
c)
sono aggiunte le lettere seguenti:
«i)
le merci oggetto di un formulario UE 302 o di un formulario NATO 302 che beneficiano dell’esenzione dai dazi all’importazione come merci in reintroduzione a norma dell’articolo 203 del codice;
j)
i rifiuti delle navi, a condizione che la notifica anticipata dei rifiuti di cui all’articolo 6 della direttiva (UE) 2019/883 sia stata effettuata nell’interfaccia unica marittima nazionale o mediante altri canali di segnalazione accettabili per le autorità competenti, comprese le dogane.»;
d)
il secondo comma è soppresso;
(14)
l’articolo 139 è così modificato:
a)
è inserito il titolo seguente:
«
Merci che si considerano dichiarate per l’ammissione temporanea, il transito o la riesportazione a norma dell’articolo 141
(Articolo 158, paragrafo 2, del codice)»;
b)
sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«3.
Se non sono state dichiarate utilizzando altri mezzi, le merci oggetto di un formulario NATO 302 o di un formulario UE 302 si considerano dichiarate per l’ammissione temporanea a norma dell’articolo 141.
4.
Se non sono state dichiarate utilizzando altri mezzi, le merci oggetto di un formulario NATO 302 o di un formulario UE 302 si considerano dichiarate per la riesportazione a norma dell’articolo 141.
5.
Se non sono state dichiarate utilizzando altri mezzi, le merci oggetto di un formulario UE 302 si considerano dichiarate per il transito a norma dell’articolo 141.»;
(15)
all’articolo 140, paragrafo 1, sono aggiunte le lettere seguenti:
«c)
gli invii di corrispondenza;
d)
le merci contenute in una spedizione postale o per espresso il cui valore non sia superiore a 1 000 EUR e che non siano soggette al dazio all’esportazione;
e)
gli organi e altri tessuti umani o animali o sangue umano idonei a innesti permanenti, impianti o trasfusioni in casi di emergenza;
f)
le merci oggetto di un formulario NATO 302 o di un formulario UE 302.»;
(16)
l’articolo 141 è così modificato:
a)
il titolo è sostituito dal seguente:
«
Atti assimilati a una dichiarazione doganale o a una dichiarazione di riesportazione
(Articolo 158, paragrafo 2, del codice)»;
b)
il paragrafo 1 è così modificato:
i)
la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«1. Per le merci di cui all’articolo 138, lettere da a) a d) e lettera h), all’articolo 139 e all’articolo 140, paragrafo 1, uno degli atti seguenti è assimilato a una dichiarazione doganale:»;
ii)
alla lettera d) sono aggiunti i punti seguenti:
«iv)
se i mezzi di trasporto di cui all’articolo 212 sono considerati dichiarati per l’ammissione temporanea a norma dell’articolo 139, paragrafo 1, del presente regolamento;
v)
se mezzi di trasporto non unionali che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 203 del codice sono introdotti nel territorio doganale dell’Unione in conformità all’articolo 138, lettera c), del presente regolamento.»;
c)
i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3. Fino alla data stabilita conformemente all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per l’utilizzazione della versione 1 del sistema di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, le merci contenute in una spedizione postale possono essere dichiarate per l’immissione in libera pratica dalla loro presentazione in dogana a norma dell’articolo 139 del codice, a condizione che tutte le seguenti condizioni siano soddisfatte:
a)
le autorità doganali hanno accettato l’utilizzo di questo atto e i dati forniti dall’operatore postale;
b)
l’IVA non è dichiarata nell’ambito del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE per le vendite a distanza di beni importati da paesi terzi o territori terzi, né del regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA all’importazione di cui al titolo XII, capo 7, della suddetta direttiva;
c)
le merci beneficiano di una franchigia dai dazi all’importazione a norma dell’articolo 23, paragrafo 1, o dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1186/2009;
d)
la spedizione è accompagnata da una dichiarazione CN22 o da una dichiarazione CN23.
4. Le merci contenute in una spedizione postale di valore non superiore a 1 000 EUR che non sono soggette al dazio all’esportazione sono considerate dichiarate per l’esportazione dalla loro uscita dal territorio doganale dell’Unione.»;
d)
tra i paragrafi 4 e 5 è inserito il paragrafo seguente:
«4 bis Le merci contenute in una spedizione per espresso di valore non superiore a 1 000 EUR che non sono soggette al dazio all’esportazione sono considerate dichiarate per l’esportazione dalla loro presentazione all’ufficio doganale di uscita, a condizione che i dati indicati nel documento di trasporto e/o nella fattura siano messi a disposizione delle autorità doganali e da esse accettati.»;
e)
sono inseriti i paragrafi seguenti:
«6. Le merci destinate a essere trasportate o utilizzate nell’ambito di attività militari in base a un formulario NATO 302 si considerano dichiarate per l’immissione in libera pratica, l’ammissione temporanea, l’esportazione o la riesportazione dalla loro presentazione in dogana, a norma, rispettivamente, dell’articolo 139 o dell’articolo 267, paragrafo 2, del codice, a condizione che i dati indicati nel formulario NATO 302 siano messi a disposizione delle autorità doganali e da esse accettati.
Tale formulario può essere presentato utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.
7. Le merci destinate a essere trasportate o utilizzate nell’ambito di attività militari in base a un formulario UE 302 si considerano dichiarate per l’immissione in libera pratica, l’ammissione temporanea, il transito, l’esportazione o la riesportazione dalla loro presentazione in dogana, a norma, rispettivamente, dell’articolo 139 o dell’articolo 267, paragrafo 2, del codice, a condizione che i dati indicati nell’allegato 52-01 siano messi a disposizione delle autorità doganali e da esse accettati.
Tale formulario può essere presentato utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.
8. I rifiuti delle navi sono considerati dichiarati per l’immissione in libera pratica dalla loro presentazione in dogana a norma dell’articolo 139 del codice, a condizione che la notifica anticipata dei rifiuti di cui all’articolo 6 della direttiva (UE) 2019/883 sia stata effettuata nell’interfaccia unica marittima nazionale o mediante altri canali di segnalazione accettabili per le autorità competenti, comprese le dogane.»;
(17)
all’articolo 142, le lettere b), c) e d) sono sostituite dalle seguenti:
«b)
le merci per le quali è presentata una domanda di rimborso del dazio o di altri oneri, a meno che tale domanda non riguardi l’invalidamento della dichiarazione doganale per l’immissione in libera pratica di merci che beneficiano di una franchigia dai dazi all’importazione a norma dell’articolo 23, paragrafo 1, o dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1186/2009;
c)
le merci soggette a divieti o restrizioni, fatta eccezione per:
i)
le merci trasportate o utilizzate in base a un formulario NATO 302 o a un formulario UE 302;
ii)
i rifiuti delle navi;
d)
le merci soggette a qualsiasi altra formalità particolare prevista dalla legislazione dell’Unione che le autorità doganali sono tenute ad applicare, fatta eccezione per le merci trasportate o utilizzate in base a un formulario NATO 302 o un formulario UE 302.»;
(18)
l’articolo 143 bis è così modificato:
a)
il titolo e il paragrafo 1 sono sostituiti dai seguenti:
«Articolo 143 bis
Dichiarazione per l’immissione in libera pratica di spedizioni di modesto valore
(Articolo 6, paragrafo 2, del codice)
1. Dalla data stabilita all’, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva (UE) 2017/2455, è possibile dichiarare per l’immissione in libera pratica una spedizione che beneficia di una franchigia dal dazio all’importazione a norma dell’articolo 23, paragrafo 1, o dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1186/2009 sulla base dell’insieme di dati specifico di cui all’allegato B, a condizione che le merci contenute in tale spedizione non siano soggette a divieti o restrizioni.»;
b)
è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. Fino alle date di potenziamento dei sistemi nazionali d’importazione di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151, gli Stati membri possono prevedere che la dichiarazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sia soggetta ai requisiti in materia di dati di cui all’allegato 9 del regolamento delegato (UE) 2016/341.»;
(19)
l’articolo 144 è sostituito dal seguente:
«Articolo 144
Dichiarazione doganale per le merci contenute in spedizioni postali
(Articolo 6, paragrafo 2, del codice)
1. Un operatore postale può presentare una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica contenente l’insieme di dati ridotto di cui all’allegato B, colonna H6, per le merci contenute in una spedizione postale se le merci soddisfano le condizioni seguenti:
a)
il loro valore non supera 1 000 EUR;
b)
non sono soggette a divieti o restrizioni.
2. Fino alle date di potenziamento dei sistemi nazionali d’importazione di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151, gli Stati membri possono disporre che la dichiarazione doganale di cui al paragrafo 1 del presente articolo per l’immissione in libera pratica delle merci contenute in spedizioni postali diverse da quelle di cui all’articolo 143 bis del presente regolamento si consideri presentata e accettata all’atto della presentazione in dogana delle merci, a condizione che queste ultime siano corredate di una dichiarazione CN22 o di una dichiarazione CN23.»;
(20)
gli articoli 146 e 147 sono sostituiti dai seguenti:
«Articolo 146
Dichiarazione complementare
(Articolo 167, paragrafo 1, del codice)
1. Quando le autorità doganali devono contabilizzare l’importo del dazio all’importazione o all’esportazione dovuto in conformità all’articolo 105, paragrafo 1, primo comma, del codice, il termine per presentare la dichiarazione complementare di cui all’articolo 167, paragrafo 1, primo comma, del codice, se detta dichiarazione è di natura generale, è di 10 giorni dalla data di svincolo delle merci.
2. Quando la contabilizzazione avviene in conformità all’articolo 105, paragrafo 1, secondo comma, del codice oppure se non è sorta alcuna obbligazione doganale e la dichiarazione complementare è di natura periodica o riepilogativa, il periodo di tempo coperto dalla dichiarazione complementare non è superiore a un mese di calendario.
3. Il termine per la presentazione di una dichiarazione complementare di natura periodica o riepilogativa è di 10 giorni dalla data in cui termina il periodo di tempo coperto dalla dichiarazione complementare.
3 bis.
Se non è sorta alcuna obbligazione doganale, il termine per la presentazione della dichiarazione complementare non può superare 30 giorni dalla data di svincolo delle merci.
3 ter.
In circostanze debitamente giustificate le autorità doganali concedono un termine più lungo per la presentazione della dichiarazione complementare di cui al paragrafo 1, 3 o 3 bis. Tale termine non può essere superiore a 120 giorni dalla data di svincolo delle merci. Tuttavia, in circostanze eccezionali debitamente giustificate relative al valore in dogana delle merci, tale termine può essere ulteriormente prorogato fino a un massimo di due anni dalla data di svincolo delle merci.
4. Fino alle rispettive date di introduzione dell’AES e di potenziamento dei sistemi nazionali d’importazione pertinenti di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 e fatto salvo l’articolo 105, paragrafo 1, del codice, le autorità doganali possono autorizzare termini diversi da quelli di cui ai paragrafi da 1 a 3 ter del presente articolo.
Articolo 147
Termine entro cui il dichiarante deve essere in possesso dei documenti di accompagnamento nel caso di dichiarazioni complementari
(Articolo 167, paragrafo 1, del codice)
I documenti di accompagnamento che mancavano al momento della presentazione della dichiarazione semplificata devono essere in possesso del dichiarante entro il termine fissato per la presentazione della dichiarazione complementare a norma dell’articolo 146, paragrafo 1, 3, 3 bis, 3 ter o 4.»;
(21)
l’articolo 163 è così modificato:
a)
al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente:
«g)
se le merci elencate nell’allegato 71-02 il cui valore in dogana non supera 150 000 EUR sono già vincolate o devono essere vincolate al regime di perfezionamento attivo e devono essere distrutte sotto controllo doganale a causa di circostanze eccezionali e debitamente giustificate.»;
b)
al paragrafo 2, la lettera g) è soppressa;
(22)
all’articolo 166, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
se l’importo del dazio all’importazione è calcolato conformemente all’articolo 85 del codice, le merci destinate ad essere vincolate al regime di perfezionamento attivo sarebbero oggetto di una misura di politica commerciale o agricola se fossero dichiarate per l’immissione in libera pratica e il caso non è contemplato dall’articolo 167, paragrafo 1, lettere h), i), m) o p);»;
(23)
all’articolo 167, paragrafo 1, la lettera k) è sostituita dalla seguente:
«k)
la trasformazione in prodotti destinati a essere incorporati o utilizzati in aeromobili per i quali è stato rilasciato un certificato di riammissione in servizio (modulo 1 dell’AESA) o un certificato equivalente di cui all’ del regolamento (UE) 2018/581 del Consiglio (*4);
(*4) Regolamento (UE) 2018/581 del Consiglio, del 16 aprile 2018, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune su alcune merci destinate ad essere incorporate o utilizzate in aeromobili e che abroga il regolamento (CE) n. 1147/2002 (GU L 98 del 18.4.2018, pag. 1).»;"
(24)
l’articolo 168 è soppresso;
(25)
l’articolo 177 è sostituito dal seguente:
«Articolo 177
Magazzinaggio di merci unionali e merci non unionali in una struttura di deposito
(Articolo 211, paragrafo 1, del codice)
1. Se merci unionali sono immagazzinate insieme a merci non unionali in una struttura di deposito a fini di deposito doganale ed è impossibile, o sarebbe possibile solo a costi sproporzionati, identificare in qualsiasi momento ciascun tipo di merce (magazzinaggio comune), l’autorizzazione di cui all’articolo 211, paragrafo 1, lettera b), del codice stabilisce che la separazione contabile sia effettuata in relazione a ciascun tipo di merci, alla posizione doganale e, se del caso, all’origine delle merci.
2. Le merci unionali immagazzinate insieme a merci non unionali in una struttura di deposito di cui al paragrafo 1 presentano lo stesso codice NC a otto cifre, la stessa qualità commerciale e le stesse caratteristiche tecniche.
3. Ai fini del paragrafo 2, le merci non unionali che sarebbero oggetto, al momento del loro magazzinaggio insieme a merci unionali, di un dazio antidumping provvisorio o definitivo, di un dazio compensativo, di una misura di salvaguardia o di un dazio addizionale derivante da una sospensione di concessioni se fossero dichiarate per l’immissione in libera pratica, non sono considerate come aventi la stessa qualità commerciale delle merci unionali.
4. Il paragrafo 3 non si applica se le merci non unionali sono immagazzinate insieme a merci unionali precedentemente dichiarate merci non unionali per l’immissione in libera pratica e per le quali sono stati pagati i dazi di cui al paragrafo 3.»;
(26)
all’articolo 220, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il richiedente e il titolare del regime possono essere stabiliti all’interno del territorio doganale dell’Unione.»;
(27)
all’articolo 224 è aggiunto il comma seguente:
«Il richiedente e il titolare del regime possono essere stabiliti all’interno del territorio doganale dell’Unione per quanto riguarda le merci di cui alla lettera b).»;
(28)
all’articolo 227 è aggiunto il comma seguente:
«Il richiedente e il titolare del regime possono essere stabiliti all’interno del territorio doganale dell’Unione.»;
(29)
all’articolo 229 è aggiunto il comma seguente:
«Il richiedente e il titolare del regime possono essere stabiliti all’interno del territorio doganale dell’Unione.»;
(30)
all’articolo 230 è aggiunto il comma seguente:
«Il richiedente e il titolare del regime possono essere stabiliti all’interno del territorio doganale dell’Unione.»;
(31)
è inserito il seguente nuovo articolo 235 bis:
«Articolo 235 bis
Merci da trasportare o da utilizzare nell’ambito di attività militari
(Articolo 250, paragrafo 2, lettera d), del codice)
L’esenzione totale dal dazio all’importazione è concessa per le merci da trasportare o da utilizzare nell’ambito di attività militari in base a un formulario NATO 302 o a un formulario UE 302.
Il richiedente e il titolare del regime possono essere stabiliti all’interno del territorio doganale dell’Unione.»;
(32)
all’articolo 237 è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. Per le merci di cui all’articolo 235 bis, primo comma, il termine per l’appuramento è di 24 mesi a decorrere dal momento in cui le merci sono vincolate al regime di ammissione temporanea, salvo accordi internazionali che stabiliscano un termine più lungo.»;
(33)
all’articolo 245, paragrafo 1, le lettere i) e p) sono sostituite dalle seguenti:
«i)
le merci trasportate o utilizzate nell’ambito di attività militari in base a un formulario NATO 302 o a un formulario UE 302;»;
«p)
le merci spedite dal territorio doganale dell’Unione verso Ceuta e Melilla, Gibilterra, l’isola di Helgoland, la Repubblica di San Marino, lo Stato della Città del Vaticano o il comune di Livigno.»;
(34)
all’articolo 248 è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. Se, in conformità all’articolo 340 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, l’ufficio doganale di esportazione è informato del fatto che le merci non sono uscite dal territorio doganale dell’Unione, esso invalida immediatamente la dichiarazione corrispondente e, se del caso, invalida immediatamente la pertinente certificazione di uscita delle merci effettuata a norma dell’articolo 334, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.»;
(35)
è inserito l’allegato 52-01, che figura nell’allegato I del presente regolamento;
(36)
nell’allegato 71-03, dopo il primo paragrafo e prima dell’elenco delle manipolazioni, sono inseriti i due paragrafi seguenti:
«Inoltre, nessuna delle seguenti manipolazioni può dare luogo a un vantaggio ingiustificato a livello di dazi all’importazione.
Ai fini del paragrafo precedente, si considera che una qualsiasi delle manipolazioni usuali di seguito elencate che comporta una modifica del codice NC o dell’origine di merci non unionali dia luogo a un vantaggio ingiustificato a livello di dazi all’importazione se le merci, nel momento in cui hanno inizio le manipolazioni usuali, sarebbero oggetto di un dazio antidumping provvisorio o definitivo, di un dazio compensativo, di una misura di salvaguardia o di un dazio addizionale derivante da una sospensione di concessioni se fossero state dichiarate per l’immissione in libera pratica.»;
(37)
nell’allegato 71-04, parte II «PERFEZIONAMENTO ATTIVO», il punto (7) «Prodotti lattiero-caseari» è soppresso;
(38)
l’allegato 71-05 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2020:877:oj#art-1