Art. 2
In vigore dal 2 apr 2020
I dati contenuti nel fascicolo di domanda in base ai quali l’Autorità ha valutato il latto-N-tetraosio, che secondo il richiedente rispettano i requisiti stabiliti all’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283, non possono essere utilizzati, senza il consenso del richiedente, a vantaggio di richiedenti successivi per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
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