Art. 1
Modifiche del regolamento (CE) n. 1235/2008
In vigore dal 1 apr 2020
Modifiche del regolamento (CE) n. 1235/2008
L'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1235/2008 è così modificato:
(1)
al terzo comma del paragrafo 2, è aggiunta seguente frase:
«Se nell'esemplare a stampa firmato del certificato di ispezione non figurano le informazioni relative ai documenti di trasporto delle caselle 16 e 17 né i pertinenti campi della casella 13, o se tali informazioni sono diverse da quelle disponibili in TRACES, le autorità competenti dello Stato membro interessato e il primo destinatario, a fini di verifica e di vidimazione del certificato di ispezione, tengono conto unicamente delle informazioni disponibili in TRACES»;
(2)
al paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:
«L’autorità o l’organismo di controllo rilascia il certificato di ispezione e firma la dichiarazione nella casella 18 del medesimo solo dopo aver eseguito un controllo documentale sulla base di tutti i documenti di ispezione pertinenti compresi, in particolare, il piano di produzione per il prodotto interessato, i documenti commerciali e, ove opportuno in base alla sua valutazione del rischio, dopo aver effettuato un controllo fisico della partita. Le informazioni relative ai documenti di trasporto contenute nella casella 13, in particolare il numero di colli e il peso netto, nonché le informazioni contenute nelle caselle 16 e 17 del certificato di ispezione relative ai mezzi di trasporto e ai documenti di trasporto, sono incluse nel certificato di ispezione non oltre 10 giorni dal rilascio del certificato e in ogni caso prima della vidimazione del certificato di ispezione da parte delle autorità competenti dello Stato membro.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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