Art. 1

In vigore dal 31 mar 2020
1.   Il dazio antidumping definitivo del 71,8 % applicabile a «tutte le altre società», istituito a norma dell’, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/39 sulle importazioni di perossisolfati (persolfati), compreso il perossimonosolfato solfato di potassio attualmente classificati con i codici NC 2833 40 00 ed ex 2842 90 80 (codice TARIC 2842908020) e originari della Repubblica popolare cinese, è esteso alle importazioni dichiarate di fabbricazione della società ABC Chemicals (Shanghai) Co., Ltd con il codice aggiuntivo TARIC A820 a decorrere dal 27 settembre 2019. È mantenuto il suo codice aggiuntivo TARIC A820 di cui all’, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/39. 2.   La tabella di cui all’, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/39 è sostituita dalla tabella seguente: Società Dazio (%) Codice aggiuntivo TARIC ABC Chemicals (Shanghai) Co., Ltd., Shanghai 71,8 A820 United Initiators (Shanghai) Co. Ltd., Shanghai 24,5 A821 Tutte le altre società 71,8 A999 3.   Il dazio esteso in virtù del paragrafo 1 del presente articolo è riscosso sulle importazioni registrate in conformità dell’ del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1584, nonché dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, per la società ABC Chemicals (Shanghai) Co., Ltd. 4.   L’importo dei dazi antidumping da riscuotere retroattivamente è quello risultante dall’applicazione del dazio antidumping del 71,8 % applicabile a «tutte le altre società». Salvo diversa indicazione si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
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Art. 1 Regolamento (UE) 2020/477 — Testo vigente | Portale Normativo