Art. 1
Modifica del regolamento delegato (UE) 2017/891
In vigore dal 30 mar 2020
Modifica del regolamento delegato (UE) 2017/891
All’articolo 23 del regolamento delegato (UE) 2017/891, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Se un prodotto si deprezza di almeno il 35 % per motivi non imputabili alla responsabilità dell’organizzazione di produttori e che esulano dal suo controllo, si considera che il valore della produzione commercializzata di tale prodotto sia pari al 65 % del suo valore registrato nel precedente periodo di riferimento. L’organizzazione di produttori dimostra all’autorità competente dello Stato membro interessato che detti motivi non sono imputabili alla sua responsabilità e che esulano dal suo controllo.
Se un prodotto si deprezza di almeno il 35 % a causa di fitopatie o infestazioni parassitarie non imputabili alla responsabilità dell’organizzazione di produttori e che esulano dal suo controllo, si considera che il valore della produzione commercializzata di tale prodotto sia pari all’85 % del suo valore registrato nel precedente periodo di riferimento. L’organizzazione di produttori dimostra all’autorità competente dello Stato membro interessato di aver adottato le misure preventive necessarie contro la fitopatia o l’infestazione parassitaria in questione.
Il presente paragrafo si applica anche al fine di determinare la conformità al valore minimo della produzione commercializzata di cui all’articolo 9.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2020:743:oj#art-1