Art. 1

Modifica del regolamento delegato (UE) 2017/891

In vigore dal 30 mar 2020
Modifica del regolamento delegato (UE) 2017/891 All’articolo 23 del regolamento delegato (UE) 2017/891, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Se un prodotto si deprezza di almeno il 35 % per motivi non imputabili alla responsabilità dell’organizzazione di produttori e che esulano dal suo controllo, si considera che il valore della produzione commercializzata di tale prodotto sia pari al 65 % del suo valore registrato nel precedente periodo di riferimento. L’organizzazione di produttori dimostra all’autorità competente dello Stato membro interessato che detti motivi non sono imputabili alla sua responsabilità e che esulano dal suo controllo. Se un prodotto si deprezza di almeno il 35 % a causa di fitopatie o infestazioni parassitarie non imputabili alla responsabilità dell’organizzazione di produttori e che esulano dal suo controllo, si considera che il valore della produzione commercializzata di tale prodotto sia pari all’85 % del suo valore registrato nel precedente periodo di riferimento. L’organizzazione di produttori dimostra all’autorità competente dello Stato membro interessato di aver adottato le misure preventive necessarie contro la fitopatia o l’infestazione parassitaria in questione. Il presente paragrafo si applica anche al fine di determinare la conformità al valore minimo della produzione commercializzata di cui all’articolo 9.».
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Modifica del regolamento delegato (UE) 2017/891 (Art. 1 Regolamento (UE) 2020/743) — Testo vigente | Portale Normativo