Art. 2

Misure di emergenza per risolvere il problema specifico delle organizzazioni di produttori nelle regioni colpite

In vigore dal 30 mar 2020
Misure di emergenza per risolvere il problema specifico delle organizzazioni di produttori nelle regioni colpite 1.   L’aiuto finanziario dell’Unione per i fondi di mutualizzazione di cui all’articolo 33, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 comprende anche il sostegno al capitale iniziale dei fondi di mutualizzazione. L’aiuto è destinato a compensare le perdite di reddito dei produttori aderenti conseguenti ai danni arrecati alla produzione ortofrutticola dalla cimice marmorata asiatica (Halyomorpha halys) nelle regioni indicate all’. 2.   Il massimale del 4,6 % del valore della produzione commercializzata di cui all’articolo 34, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013 è aumentato dello 0,4 % e l’importo corrispondente allo 0,4 % supplementare è usato per misure di prevenzione e gestione delle crisi volte a far fronte ai danni causati dalla cimice marmorata asiatica (Halyomorpha halys) nelle regioni indicate all’. 3.   Su richiesta delle organizzazioni di produttori, il limite del 50 % dell’aiuto finanziario dell’Unione di cui all’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 è aumentato al 60 % per le misure destinate a lottare contro la cimice marmorata asiatica (Halyomorpha halys) nei programmi operativi delle organizzazioni di produttori operanti nelle regioni indicate all’.
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