Art. 2

Modifiche del regolamento (UE) n. 1303/2013

In vigore dal 30 mar 2020
Modifiche del regolamento (UE) n. 1303/2013 Il regolamento (UE) n. 1303/2013 è così modificato: 1) all'articolo 30 è aggiunto il paragrafo seguente: «5.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, per i programmi sostenuti dal FESR, dal Fondo di coesione e dal FSE, lo Stato membro può trasferire durante il periodo di programmazione un importo fino all'8 % della dotazione di una priorità al 1° febbraio 2020 e entro il limite del 4 % del bilancio del programma a un'altra priorità dello stesso Fondo a favore dello stesso programma. Tali trasferimenti non incidono sugli anni precedenti. Essi sono considerati non rilevanti e non richiedono una decisione di modifica del programma da parte della Commissione. Essi devono comunque essere conformi ai requisiti di regolamentazione ed essere preventivamente approvati dal comitato di sorveglianza. Lo Stato membro notifica alla Commissione le tabelle finanziarie rivedute.»; 2) all'articolo 37, paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente: «Gli strumenti finanziari possono inoltre fornire sostegno alle PMI sotto forma di capitale circolante, se necessario come misura temporanea, al fine di rispondere in modo efficace a una crisi sanitaria pubblica.»; 3) all'articolo 65, paragrafo 10, è aggiunto il comma seguente: «In deroga al paragrafo 9, le spese per le operazioni volte a promuovere le capacità di risposta alle crisi nel contesto dell'epidemia di COVID-19 sono ammissibili a decorrere dal 1o febbraio 2020.»; 4) all'articolo 96, il paragrafo 10 è sostituito dal seguente: «10.   Fatto salvo l'articolo 30, paragrafo 5, la Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, che approva tutti gli elementi, compresa ogni futura modifica, del programma operativo disciplinati dal presente articolo, a eccezione di quelli che rientrano nell'ambito di applicazione del paragrafo 2, primo comma, lettera b), punto vi), lettera c), punto v), e lettera e), dei paragrafi 4 e 5, del paragrafo 6, lettere a) e c), e del paragrafo 7, che rimangono di competenza degli Stati membri.»; 5) all'articolo 139, paragrafo 7, sono aggiunti i commi seguenti: «In deroga al primo comma, la Commissione non emette un ordine di recupero degli importi recuperabili dallo Stato membro per i conti presentati nel 2020. Gli importi non recuperati sono utilizzati per accelerare gli investimenti relativi all'epidemia di COVID-19 e ammissibili ai sensi del presente regolamento e delle norme specifiche di ciascun Fondo. Gli importi non recuperati sono liquidati o recuperati alla chiusura.».
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