Art. 1

Esercizio della delega

In vigore dal 30 mar 2020
Il regolamento (CEE) n. 95/93 è così modificato: 1) l’articolo 10 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 10 bis 1.   Ai fini dell’articolo 8, paragrafo 2, e dell’articolo 10, paragrafo 2, i coordinatori considerano operate, dal vettore aereo al quale erano inizialmente assegnate, le bande orarie assegnate per il periodo compreso fra il 1o marzo 2020 e il 24 ottobre 2020. 2.   Ai fini dell’articolo 8, paragrafo 2, e dell’articolo 10, paragrafo 2, i coordinatori considerano operate, dal vettore aereo al quale erano inizialmente assegnate, le bande orarie assegnate per il periodo compreso fra il 23 gennaio 2020 e il 29 febbraio 2020 riguardo ai servizi aerei tra aeroporti dell’Unione e aeroporti della Repubblica popolare cinese o della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese. 3.   Per quanto riguarda le bande orarie con data posteriore all’8 aprile2020, il paragrafo 1 si applica solo alle bande orarie non utilizzate che sono state messe a disposizione del coordinatore per essere riassegnate ad altri vettori aerei. 4.   Qualora constati, sulla base dei dati pubblicati da Eurocontrol, che è il gestore di rete per le funzioni della rete del traffico aereo del cielo unico europeo, che la riduzione del livello del traffico aereo rispetto al livello del corrispondente periodo dell’anno precedente persiste, ed è probabile che persista, e constati altresì che tale situazione, secondo i migliori dati scientifici disponibili, è dovuta all’impatto dell’epidemia di COVID-19, la Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 12 bis al fine di modificare di conseguenza il periodo indicato al paragrafo 1. 5.   La Commissione monitora costantemente la situazione utilizzando i criteri di cui al paragrafo 4. Sulla base delle informazioni di cui dispone, la Commissione presenta una relazione sintetica in materia al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 15 settembre 2020. Se necessario, la Commissione adotta quanto prima l’atto delegato di cui al paragrafo 4. 6.   Qualora, in caso di impatto prolungato dell’epidemia di COVID-19 sul settore dell’aviazione civile nell’Unione, motivi imperativi d’urgenza lo richiedano, la procedura di cui all’articolo 12 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.»; 2) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 12 bis Esercizio della delega 1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 10 bis è conferito alla Commissione fino al 2 aprile 2021. 3.   La delega di potere di cui all’articolo 10 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016. 5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 10 bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. Articolo 12 ter Procedura d’urgenza 1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d’urgenza. 2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all’articolo 12 bis, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l’atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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