Art. 9

Periodo minimo per l’alimentazione con latte materno

In vigore dal 26 mar 2020
Periodo minimo per l’alimentazione con latte materno Il periodo minimo di cui all’allegato II, parte II, punto 1.4.1., lettera g), del regolamento (UE) 2018/848 durante il quale i suini lattanti sono nutriti di preferenza con latte materno è di 40 giorni dalla nascita.
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