Art. 2

In vigore dal 25 mar 2020
1.   Qualora le autorità doganali degli Stati membri dispongano di elementi secondo cui il prezzo che figura su una fattura corrispondente all’impegno emessa da Wuxi Suntech Power Co. Ltd a norma dell’, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013, dell’, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367, dell’, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013, e dell’, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 prima dell’entrata in vigore del presente regolamento non corrisponde al prezzo pagato e secondo cui tale società potrebbe pertanto aver violato l’impegno, le autorità doganali possono, se necessario ai fini dei procedimenti nazionali, chiedere alla Commissione una copia dell’impegno e altre informazioni al fine di verificare il prezzo minimo all’importazione applicabile il giorno in cui è stata emessa la fattura corrispondente all’impegno. 2.   Qualora dalla verifica di cui al paragrafo 1 emerga che nella fattura commerciale non sono stati riportati sconti e riduzioni, sono riscossi i dazi dovuti di conseguenza a norma dell’, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013, dell’, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367, dell’, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013, e dell’, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366. 3.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 possono essere utilizzate solo ai fini dell’applicazione dei dazi dovuti a norma dell’, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013, dell’, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367, dell’, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 e dell’, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366. In tale contesto, le autorità doganali degli Stati membri possono fornire tali informazioni al debitore di detti dazi al solo scopo di salvaguardarne i diritti di difesa. Tali informazioni non possono essere divulgate a terzi in nessuna circostanza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2020:444:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo