Art. 1
In vigore dal 19 mar 2020
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/402 è così modificato:
1)
all’ è aggiunto il seguente paragrafo 3:
«3. Le esportazioni verso la Norvegia, l’Islanda, il Liechtenstein, la Svizzera nonché i paesi e territori d’oltremare elencati nell’allegato II del trattato e le Fær Øer, Andorra, San Marino e lo Stato della Città del Vaticano non sono soggette alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2.»;
2)
all’, paragrafo 3, il terzo trattino è sostituito dal seguente:
«—
a rispondere alle richieste di assistenza rivolte da paesi terzi o da organizzazioni internazionali al meccanismo di protezione civile dell’Unione (UCPM) e trattate da quest’ultimo, e a garantire la fornitura di dotazioni di emergenza nell’ambito degli aiuti umanitari.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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