Art. 2

Informazioni contenute nella domanda di non applicazione

In vigore dal 19 mar 2020
Informazioni contenute nella domanda di non applicazione 1.   Una domanda di non applicazione contiene le informazioni indicate di seguito: a) un riferimento al caso di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797 in base al quale la non applicazione è considerata giustificata; b) il riferimento al titolo o ai titoli della STI o delle STI oggetto della domanda di non applicazione e alla disposizione o alle disposizioni non applicate; ciascun riferimento include, ove pertinente per la valutazione della conformità, il periodo di tempo per cui si protrarrà la non applicazione, o una stima di tale periodo; c) i dettagli essenziali del progetto in questione, ossia gli elementi tecnici, operativi e geografici del progetto, compresa una descrizione dettagliata del sottosistema, del veicolo o dell’infrastruttura a cui beneficio è stata richiesta la non applicazione, e le pertinenti date fondamentali o qualsiasi altro dettaglio che lo distingua da altri progetti; d) un riferimento dettagliato alle disposizioni alternative che lo Stato membro intende applicare per compensare ogni non applicazione alla luce dei pertinenti requisiti essenziali, comprese le misure da adottare per monitorarne l’attuazione e, laddove siano state concordate alternative operative, la costante applicazione; e) nei casi che interessano più Stati membri, le informazioni sul coordinamento posto in essere in conformità della frase conclusiva dell’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797 e/o dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione (2), laddove le domande di non applicazione siano collegate alle autorizzazioni del veicolo; occorre fornire informazioni analoghe per i progetti infrastrutturali transfrontalieri; f) un’analisi economica o tecnica, o entrambe, a garanzia del fatto che la non applicazione sia giustificata e limitata a quanto necessario in base alle circostanze specifiche. 2.   La domanda di non applicazione fornisce inoltre le informazioni specifiche indicate di seguito. a) Per le domande presentate a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (UE) 2016/797, sono inclusi nella giustificazione: i) i dettagli del progetto in questione, da indicare nel modello riportato nell’allegato; se il progetto figura già in un elenco di progetti in fase avanzata di sviluppo elaborato secondo lo stesso modello, gli Stati membri possono fare riferimento a tale elenco senza dover nuovamente presentare le informazioni già fornite; ove opportuno, occorre aggiornare le informazioni; ii) le prove che dimostrano che il progetto è in fase avanzata di sviluppo o forma oggetto di un contratto in corso di esecuzione, con la documentazione comprovante le date pertinenti e l’ambito di applicazione del progetto; iii) le prove che dimostrano che la pianificazione o la costruzione di un progetto in fase avanzata di sviluppo sono giunte a una fase tale che una modifica delle specifiche tecniche potrebbe compromettere la fattibilità del progetto previsto, conformemente alla definizione di «progetto in fase avanzata di sviluppo» di cui all’, punto 23, della direttiva (UE) 2016/797. b) Per le domande presentate a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva (UE) 2016/797, sono incluse nella giustificazione, a seconda della natura della non applicazione richiesta: i) le prove che dimostrano che l’applicazione di una o più STI o di parte di esse compromette la redditività economica del progetto; tali prove comprendono un’analisi economica approfondita che definisce i costi non discrezionali della conformità alla STI e dimostra che tali costi comprometterebbero la fattibilità del progetto; l’analisi prende in considerazione le entrate di esercizio qualora la non applicazione garantisca un’attuazione anticipata e la redditività economica a più lungo termine del progetto all’interno del sistema ferroviario nazionale ed europeo; e/o ii) le prove relative ai dettagli tecnici che dimostrano le ripercussioni negative dell’applicazione di una o più STI o di parte di esse sulla compatibilità tecnica del progetto con il sistema ferroviario nazionale. c) Per le domande presentate a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera d), della direttiva (UE) 2016/797, è incluso nella giustificazione un elenco degli Stati membri e dei paesi terzi interessati e delle linee ferroviarie su cui circolano i veicoli oggetto della domanda. d) Per le domande presentate a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), la giustificazione identifica la rete o l’area o le aree di reti interessate dalla domanda e ne motiva la separazione dalla rete ferroviaria del resto dell’Unione e/o l’isolamento.
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