Art. 1
Autorizzazione di esportazione
In vigore dal 14 mar 2020
Autorizzazione di esportazione
1. L'esportazione fuori dall'Unione di dispositivi di protezione individuale, anche non originari dell'Unione, compresi nell'elenco di cui all'allegato I è subordinata al rilascio di un'autorizzazione di esportazione redatta conformemente al modulo di cui all'allegato II. Tale autorizzazione è concessa dalle autorità competenti dello Stato membro in cui l'esportatore è stabilito ed è rilasciata per iscritto o per via elettronica.
2. Senza la presentazione di tale autorizzazione di esportazione, l'esportazione è vietata.
Storico versioni
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