Art. 1
In vigore dal 5 mar 2020
1. È istituito un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di filati tagliati («chopped strands») di fibra di vetro, di lunghezza non superiore a 50 mm; di filati accoppiati in parallelo senza torsione («rovings») di fibra di vetro, esclusi i rovings di fibra di vetro che sono impregnati e rivestiti e subiscono una perdita alla combustione superiore al 3 % (determinata secondo la norma ISO 1887); e di feltri («mats») costituiti da filamenti in fibra di vetro, ad eccezione dei feltri in lana di vetro, attualmente classificati con i codici NC 7019 11 00, ex 7019 12 00, 7019 31 00 (codici TARIC 7019120022, 7019120025, 7019120026 e 7019120039) e originari dell’Egitto.
2. Le aliquote del dazio compensativo provvisorio applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto nel paragrafo 1 e fabbricato dalle società elencate di seguito sono le seguenti:
Società
Dazio compensativo provvisorio
Codice aggiuntivo TARIC
Jushi Egypt for Fiberglass Industry S.A.E.
8,7 %
C540
Tutte le altre società
8,7 %
C999
3. L’immissione in libera pratica nell’Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio.
4. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni
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