Art. 2

Misure transitorie

In vigore dal 5 mar 2020
Misure transitorie 1.   La sostanza specificata nell’allegato e le premiscele contenenti tale sostanza, prodotte ed etichettate prima del 26 settembre 2020 in conformità alle norme applicabili prima del 26 marzo 2020, possono continuare ad essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte esistenti. 2.   Le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti la sostanza specificata nell’allegato, prodotti ed etichettati prima del 26 marzo 2022 in conformità alle norme applicabili prima del 26 marzo 2020, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
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