Art. 2
In vigore dal 4 mar 2020
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. Il presente regolamento si applica dall’8 aprile 2020.
3. In deroga al paragrafo 2 le seguenti disposizioni si applicano a decorrere dall’8 settembre 2021:
a)
allegato I, punto 1, lettera e), punto 4, lettera b), punti da 5 a 7, punti 32 e 34, punto 36, lettera d), punto 40, lettera a), punti 41, 42 e 44, punti da 46 a 48, punto 52, lettera f), punto 53, lettere da a) a c), punto 53, lettere e) ed f), punti 54 e 55, punto 56, lettere da a) a c), e punto 57;
b)
allegato II, lettera b);
c)
allegato III, punto 10, lettera d), sottopunto ii).
4. In deroga al paragrafo 2, l’, punto 7, e l’allegato I, punto 49, punto 53, lettera d), e punto 58, lettere b), d) ed e), si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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