Art. 1

Licenze di pilota e certificazione medica

In vigore dal 4 mar 2020
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 è così modificato: 1) il titolo è sostituito dal seguente: «Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione, del 14 dicembre 2018, che stabilisce regole dettagliate per l’impiego di alianti e per il rilascio delle licenze degli equipaggi di condotta per alianti a norma del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio»; 2) all’, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Il presente regolamento stabilisce regole dettagliate per le operazioni di volo con alianti nonché per il rilascio e il mantenimento delle licenze di pilota e delle abilitazioni, dei privilegi e dei certificati associati per alianti, qualora tali aeromobili soddisfino le condizioni di cui all’, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii), del regolamento (UE) 2018/1139.»; 3) l’ è così modificato: a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni che seguono e, salvo che i termini siano diversamente definiti nel presente articolo, le definizioni di cui all’ del regolamento (UE) n. 1178/2011:»; b) il punto 10) è sostituito dal seguente: «10) “contratto di dry lease (noleggio senza equipaggio)”: un contratto tra imprese in virtù del quale l’impiego dell’aliante avviene sotto la responsabilità del locatario;»; c) sono aggiunti i seguenti punti da 11) a 13): «11) “licenza nazionale”: una licenza di pilota rilasciata da uno Stato membro in conformità alla legislazione nazionale prima della data di applicazione dell’allegato III (parte SFCL) del presente regolamento o dell’allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011; 12) “licenza conforme alla parte SFCL”: una licenza dell’equipaggio di condotta conforme ai requisiti di cui all’allegato III (parte SFCL) del presente regolamento; 13) “relazione di conversione”: una relazione in base alla quale una licenza può essere convertita in una licenza conforme alla parte SFCL;»; 4) dopo l’articolo 3, sono inseriti i seguenti articoli da 3 bis a 3 quinquies: «Articolo 3 bis Licenze di pilota e certificazione medica 1.   Fatto salvo il regolamento delegato (UE) della Commissione (*1) i piloti degli aeromobili di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento soddisfano i requisiti tecnici e rispettano le procedure amministrative di cui all’allegato III (parte SFCL) del presente regolamento e all’allegato IV (parte medica) del regolamento (UE) n. 1178/2011. 2.   In deroga ai privilegi dei titolari delle licenze di cui all’allegato III (parte SFCL) del presente regolamento, i titolari di tali licenze possono effettuare i voli di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a d), senza rispettare la norma SFCL.115, lettera a), punto 3, dell’allegato III (parte SFCL) del presente regolamento. 3.   Uno Stato membro può autorizzare gli allievi pilota che seguono corsi di addestramento per il conseguimento della licenza di pilota di aliante (“SPL”) a esercitare privilegi limitati senza supervisione prima che abbiano soddisfatto tutti i requisiti necessari per il rilascio di una SPL in conformità all’allegato III (parte SFCL) del presente regolamento, purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni: a) la portata dei privilegi concessi deve basarsi su una valutazione del rischio per la sicurezza effettuata dallo Stato membro tenendo conto dell’entità dell’addestramento necessario per il livello previsto di competenza che il pilota deve acquisire; b) i privilegi devono essere limitati: i) alla totalità o a una parte del territorio nazionale dello Stato membro che rilascia l’autorizzazione; e ii) agli alianti immatricolati nello Stato membro che rilascia l’autorizzazione; c) per l’addestramento effettuato nell’ambito dell’autorizzazione, il titolare di tale autorizzazione che chiede il rilascio di una SPL riceve crediti sulla base di una raccomandazione emessa da un’organizzazione di addestramento approvata (“ATO”) o di un’organizzazione di addestramento dichiarata (“DTO”); d) ogni tre anni lo Stato membro deve presentare alla Commissione e all’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea (“AESA”) relazioni e valutazioni del rischio per la sicurezza; e) lo Stato membro deve monitorare l’uso delle autorizzazioni rilasciate a norma del presente paragrafo al fine di garantire un livello accettabile di sicurezza aerea e adotta misure adeguate qualora venga riscontrato un aumento del rischio per la sicurezza o qualsiasi altro problema di sicurezza. Articolo 3 ter Licenze e certificati medici nazionali esistenti del pilota 1.   Le licenze conformi alla parte FCL per gli alianti e i privilegi, le abilitazioni e i certificati associati, rilasciati da uno Stato membro prima della data di applicazione del presente regolamento, si considerano rilasciati in conformità al presente regolamento. Gli Stati membri sostituiscono tali licenze con licenze conformi al formato stabilito nell’allegato VI (parte ARA) del regolamento (UE) n. 1178/2011 quando riemettono licenze per ragioni amministrative o su richiesta dei titolari delle licenze. 2.   Al momento della riemissione di licenze e dei privilegi, delle abilitazioni e dei certificati associati in conformità al paragrafo 1, lo Stato membro provvede, ove applicabile, a: a) trasferire tutti i privilegi fino a quel momento annotati sulle licenze conformi alla parte FCL al nuovo formato di licenza; b) convertire le abilitazioni al volo acrobatico rilasciate in conformità alla norma FCL.800 dell’allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011 in privilegi avanzati per il volo acrobatico in conformità alla norma SFCL.200, lettera c), dell’allegato III (parte SFCL) del presente regolamento; c) annotare la data di scadenza di un certificato di istruttore di volo associato a una licenza conforme alla parte FCL sul libretto di volo o rilascia un documento equivalente. Dopo tale data di scadenza, i piloti esercitano i privilegi di istruttore solo se soddisfano i requisiti di cui alla norma SFCL.360 dell’allegato III (parte SFCL) del presente regolamento. 3.   Ai titolari di licenze nazionali per alianti rilasciate da uno Stato membro prima della data di applicazione dell’allegato III (parte SFCL) del presente regolamento è consentito continuare ad esercitare i privilegi delle loro licenze fino all’8 aprile 2021. Entro tale data gli Stati membri convertono tali licenze in licenze conformi alla parte SFCL e nelle abilitazioni, nei privilegi e nei certificati associati in conformità agli elementi stabiliti in una relazione di conversione conforme ai requisiti di cui all’articolo 4, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 1178/2011. 4.   I certificati medici nazionali di idoneità del pilota associati a una licenza di cui al paragrafo 2 del presente articolo e rilasciati da uno Stato membro prima della data di applicazione dell’allegato III (parte SFCL) del presente regolamento restano validi fino alla data del loro rinnovo successivo o fino all’8 aprile 2021, se precedente. Il rinnovo di tali certificati medici è conforme ai requisiti di cui all’allegato IV (parte medica) del regolamento (UE) n. 1178/2011. Articolo 3 quater Credito per l’addestramento iniziato prima della data di applicazione del presente regolamento 1.   Per quanto riguarda il rilascio di licenze conformi alla parte SFCL e dei privilegi, delle abilitazioni o dei certificati associati in conformità all’allegato III (parte SFCL) del presente regolamento, l’addestramento iniziato prima della data di applicazione del presente regolamento in conformità all’allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011 è considerato conforme ai requisiti di cui al presente regolamento. 2.   L’addestramento iniziato prima della data di applicazione del presente regolamento o dell’allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011, in conformità all’annesso 1 della convenzione di Chicago, è accreditato ai fini del rilascio di licenze conformi alla parte SFCL in base a una relazione di credito elaborata dallo Stato membro in consultazione con l’AESA. 3.   La relazione di credito di cui al paragrafo 2 descrive la portata dell’addestramento, indica per quali requisiti della parte SFCL il credito è concesso e, se del caso, quali requisiti i richiedenti sono tenuti a soddisfare per ottenere il rilascio di una licenza conforme alla parte SFCL. La relazione di credito contiene copie di tutti i documenti necessari ad attestare la portata dell’addestramento, nonché copie dei regolamenti e delle procedure nazionali in conformità ai quali l’addestramento è stato iniziato. Articolo 3 quinquies Organizzazioni di addestramento 1.   Le organizzazioni di addestramento per il conseguimento delle licenze di pilota di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento soddisfano i requisiti di cui all’articolo 10 bis del regolamento (UE) n. 1178/2011. 2.   Le organizzazioni di addestramento di cui al paragrafo 1, titolari di un’approvazione rilasciata in conformità all’allegato VII (parte ORA) del regolamento (UE) n. 1178/2011, o che hanno presentato una dichiarazione in conformità all’allegato VIII (parte DTO) del regolamento (UE) n. 1178/2011 prima della data di applicazione del presente regolamento, adeguano i loro programmi di addestramento, ove necessario, entro l’8 aprile 2021. (*1)  Regolamento delegato (UE) della Commissione, del 4 marzo 2020, (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).»;" 5) l’allegato I (parte DEF) è modificato in conformità all’allegato I del presente regolamento; 6) l’allegato II (parte SAO) è modificato in conformità all’allegato II del presente regolamento; 7) è aggiunto l’allegato III (parte SFCL), come indicato nell’allegato III del presente regolamento.»
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