Art. 2
In vigore dal 4 mar 2020
In deroga all’ i mangimi destinati a particolari fini nutrizionali che soddisfano le disposizioni della direttiva 2008/38/CE possono continuare a essere immessi sul mercato a condizione che, conformemente all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 767/2009, sia stata presentata alla Commissione una domanda per uno degli usi previsti dalla succitata direttiva prima del 25 marzo 2021 e finché la Commissione non abbia assunto una decisione sulla domanda.
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