Art. 1
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1916
In vigore dal 2 mar 2020
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1916
All’articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli Stati membri possono vietare la circolazione di veicoli o veicoli combinati dotati di dispositivi in posizione d’uso tenendo conto delle caratteristiche specifiche delle zone urbane o interurbane in cui i limiti di velocità non sono superiori a 50 km/h e in cui è probabile la presenza di utenti della strada vulnerabili.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2020:349:oj#art-1