Art. 1

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1916

In vigore dal 2 mar 2020
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1916 All’articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Gli Stati membri possono vietare la circolazione di veicoli o veicoli combinati dotati di dispositivi in posizione d’uso tenendo conto delle caratteristiche specifiche delle zone urbane o interurbane in cui i limiti di velocità non sono superiori a 50 km/h e in cui è probabile la presenza di utenti della strada vulnerabili.».
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Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1916 (Art. 1 Regolamento (UE) 2020/349) — Testo vigente | Portale Normativo