Art. 1

Approvazione delle organizzazioni che partecipano al mantenimento dell’aeronavigabilità [degli aeromobili]

In vigore dal 25 feb 2020
L’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1321/2014 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 Approvazione delle organizzazioni che partecipano al mantenimento dell’aeronavigabilità [degli aeromobili] 1.   Le organizzazioni che partecipano al mantenimento dell’aeronavigabilità degli aeromobili e dei componenti per la relativa installazione, compresa la manutenzione, sono approvate, su loro richiesta, dall’autorità competente conformemente ai requisiti dell’allegato II (parte 145), dell’allegato V quater (parte CAMO) o dell’allegato V quinquies (parte CAO), secondo quanto applicabile alle rispettive organizzazioni. 2.   In deroga al paragrafo 1, fino al 24 settembre 2020 l’approvazione da parte dell’autorità competente può essere rilasciata alle organizzazioni, su loro richiesta, conformemente all’allegato I (parte M), capitoli F e G. Tutte le approvazioni rilasciate conformemente all’allegato I (parte M), capitoli F e G, sono valide fino al 24 settembre 2021. 3.   I certificati di approvazione delle imprese di manutenzione rilasciati o riconosciuti da uno Stato membro conformemente alle specifiche di certificazione JAR-145 di cui all’allegato II del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (*1) e validi prima del 29 novembre 2003 si considerano rilasciati in conformità ai requisiti dell’allegato II (parte 145) del presente regolamento. 4.   Come indicato nell’allegato V quinquies (parte CAO), appendice 1, l’autorità competente rilascia un modulo 3 CAO, su loro richiesta, alle imprese titolari di un certificato di approvazione dell’impresa valido, rilasciato conformemente all’allegato I (parte M), capitolo F o G, o all’allegato II (parte 145); tali imprese sono poi sottoposte a sorveglianza dall’autorità competente in conformità dell’allegato V quinquies (parte CAO). Le attribuzioni di tali imprese nell’ambito dell’approvazione rilasciata conformemente all’allegato V quinquies (parte CAO) sono identiche alle attribuzioni nell’ambito dell’approvazione rilasciata conformemente all’allegato I (parte M), capitolo F o G, o all’allegato II (parte 145). Tali attribuzioni non sono tuttavia superiori a quelle di un’impresa di cui all’allegato V quinquies (parte CAO), sezione A. In deroga al punto CAO.B.060 dell’allegato V quinquies (parte CAO), fino al 24 settembre 2021 le imprese possono correggere eventuali rilievi di non conformità relativi ai requisiti introdotti dall’allegato V quinquies (parte CAO) che non sono inclusi nell’allegato I (parte M), capitoli F o G, o nell’allegato II (parte 145). Se, trascorsa tale data, l’impresa non ha corretto le non conformità rilevate, il certificato di approvazione è revocato, limitato o sospeso integralmente o in parte. 5.   Come indicato nell’allegato V quater (parte CAMO), l’autorità competente rilascia un modulo 14 AESA, su loro richiesta, alle imprese titolari di un certificato di approvazione dell’impresa di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità valido, rilasciato conformemente all’allegato I (parte M), capitolo G; tali imprese sono poi sottoposte a sorveglianza dall’autorità competente in conformità dell’allegato V quater (parte CAMO). In deroga all’allegato V quater (parte CAMO), punto CAMO.B.350, fino al 24 settembre 2021 le imprese possono correggere eventuali rilievi di non conformità relativi ai requisiti introdotti dall’allegato V quater (parte CAMO) e non inclusi nell’allegato I (parte M), capitolo G. Se, trascorsa tale data, l’impresa non ha corretto le non conformità rilevate, il certificato di approvazione è revocato, limitato o sospeso integralmente o in parte. 6.   Le approvazioni dei certificati e del programma di manutenzione degli aeromobili rilasciate a norma del regolamento (UE) n. 1321/2014 nella versione applicabile prima del 24 marzo 2020 si considerano rilasciate in conformità del presente regolamento.
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