Art. 1
In vigore dal 20 feb 2020
Le possibilità di pesca stabilite a norma del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica delle Seychelles (2020-2026) («protocollo») sono ripartite tra gli Stati membri come segue:
a)
tonniere con reti a circuizione:
Spagna:
22
unità
Francia:
16
unità
Italia:
2
unità
b)
pescherecci con palangari di superficie:
Spagna:
2
unità
Francia:
4
unità
Portogallo:
2
unità
Storico versioni
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