Art. 1

In vigore dal 20 feb 2020
Le possibilità di pesca stabilite a norma del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e la Repubblica delle Seychelles (2020-2026) («protocollo») sono ripartite tra gli Stati membri come segue: a) tonniere con reti a circuizione: Spagna: 22 unità Francia: 16 unità Italia: 2 unità b) pescherecci con palangari di superficie: Spagna: 2 unità Francia: 4 unità Portogallo: 2 unità
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Art. 1 Regolamento (UE) 2020/271 — Testo vigente | Portale Normativo