Art. 1

In vigore dal 18 feb 2020
Il regolamento (UE) n. 904/2010 è così modificato: 1) all’, paragrafo 1 sono aggiunte le seguenti lettere: «s) “prestatore di servizi di pagamento”: una delle categorie di prestatori di servizi di pagamento di cui all’, paragrafo 1, lettere da a) a d), della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), o una persona fisica o giuridica che beneficia di un’esenzione ai sensi dell’articolo 32 di tale direttiva; t) “pagamento”: fatte salve le esclusioni di cui all’articolo 3 della direttiva (UE) 2015/2366 una “operazione di pagamento” quale definita all’articolo 4, punto 5, di tale direttiva o una “rimessa di denaro” quale definita all’articolo 4, punto 22, di tale direttiva; u) “pagatore”: un pagatore quale definito all’articolo 4, punto 8, della direttiva (UE) 2015/2366; v) “beneficiario”: un beneficiario quale definito all’articolo 4, punto 9, della direttiva (UE) 2015/2366. (*1)  Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).»;" 2) il Capo V è modificato come segue: a) il titolo del capo V è sostituito dal seguente: « RACCOLTA, ARCHIVIAZIONE E SCAMBIO DI INFORMAZIONI SPECIFICHE »; b) è inserita la seguente intestazione prima dell’articolo 17: « SEZIONE 1 Accesso automatizzato a informazioni specifiche archiviate nei sistemi elettronici nazionali»; c) dopo l’articolo 24 è inserita l’intestazione seguente: « SEZIONE 2 Sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti Articolo 24 bis La Commissione elabora, mantiene, ospita e gestisce sul piano tecnico un sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti (“CESOP” — Central electronic system of payment information) ai fini delle indagini sulle sospette frodi a danno dell’IVA o per individuare le frodi in materia di IVA. Articolo 24 ter 1.   Ogni Stato membro raccoglie le informazioni sui beneficiari e sui pagamenti di cui all’articolo 243 ter della direttiva 2006/112/CE. Ogni Stato membro raccoglie le informazioni di cui al primo comma dai prestatori di servizi di pagamento: a) entro la fine del mese successivo al trimestre civile cui le informazioni si riferiscono; b) per mezzo di un formulario elettronico standard. 2.   Ogni Stato membro può archiviare le informazioni raccolte in conformità del paragrafo 1 in un sistema elettronico nazionale. 3.   L’ufficio centrale di collegamento ovvero i servizi di collegamento o i funzionari competenti designati dall’autorità competente di ogni Stato membro trasmettono al CESOP le informazioni raccolte in conformità del paragrafo 1 entro il decimo giorno del secondo mese successivo al trimestre civile cui le informazioni si riferiscono. Articolo 24 quater 1.   Il CESOP dispone delle seguenti funzionalità riguardo alle informazioni trasmesse a norma dell’articolo 24 ter, paragrafo 3: a) archiviazione delle informazioni; b) aggregazione delle informazioni in relazione a ciascun beneficiario; c) analisi delle informazioni archiviate, unitamente alle pertinenti informazioni mirate comunicate o raccolte a norma del presente regolamento; d) messa a disposizione delle informazioni di cui alle lettere a), b) o c) del presente paragrafo ai funzionari di collegamento di Eurofisc di cui all’articolo 36, paragrafo 1. 2.   Il CESOP conserva le informazioni di cui al paragrafo 1, per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla fine dell’anno in cui le informazioni sono state trasmesse. Articolo 24 quinquies L’accesso al CESOP è autorizzato soltanto ai funzionari di collegamento di Eurofisc di cui all’articolo 36, paragrafo 1, che dispongano di un’identificazione personale dell’utente per il CESOP e a condizione che tale accesso riguardi un’indagine su un caso di sospetta frode a danno dell’IVA o sia finalizzato a individuare casi di frode in materia di IVA. Articolo 24 sexies La Commissione adotta mediante atti di esecuzione quanto segue: a) le misure tecniche per l’istituzione e il mantenimento del CESOP; b) i compiti della Commissione inerenti alla gestione del CESOP sul piano tecnico; c) i dettagli tecnici delle infrastrutture e degli strumenti necessari per garantire la connessione e l’operabilità generale tra i sistemi elettronici nazionali di cui all’articolo 24 ter e il CESOP; d) i formulari elettronici standard di cui all’articolo 24 ter, paragrafo 1, secondo comma, lettera b); e) i dettagli tecnici e di altro tipo concernenti l’accesso alle informazioni di cui all’articolo 24 quater, paragrafo 1, lettera d); f) le modalità pratiche di identificazione dei funzionari di collegamento di Eurofisc di cui all’articolo 36, paragrafo 1, che avrà accesso al CESOP in conformità dell’articolo 24 quinquies; g) le procedure utilizzate dalla Commissione che, in qualsiasi momento, garantiscono che le opportune misure di sicurezza tecniche e organizzative per lo sviluppo e il funzionamento del CESOP siano applicate; h) i ruoli e le responsabilità degli Stati membri e della Commissione per quanto riguarda le funzioni del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento a norma dei regolamenti (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2) e (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 58, paragrafo 2. Articolo 24 septies 1.   I costi di elaborazione, funzionamento e mantenimento del CESOP sono a carico del bilancio generale dell’Unione. Tali costi includono i costi della connessione protetta tra il CESOP e i sistemi elettronici nazionali di cui all’articolo 24 ter, paragrafo 2, nonché quelli dei servizi necessari per lo svolgimento delle funzionalità elencate all’articolo 24 quater, paragrafo 1. 2.   Ciascuno Stato membro è responsabile di tutti gli sviluppi necessari del proprio sistema elettronico nazionale di cui all’articolo 24 ter, paragrafo 2, e si fa carico dei costi ad essi connessi.»; (*2)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1)." (*3)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39)." 3) l’articolo 37 è sostituito dal seguente: «Articolo 37 1.   Il presidente di Eurofisc presenta una relazione annuale delle attività di tutti gli ambiti di attività al comitato di cui all’articolo 58, paragrafo 1. La relazione annuale contiene almeno: a) il numero totale degli accessi al CESOP; b) i risultati operativi basati sulle informazioni a cui si è avuto accesso e trattate a norma dell’articolo 24 quinquies, come individuati dai funzionari di collegamento di Eurofisc; c) una valutazione circa la qualità dei dati trattati nel CESOP.»; 2.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le modalità procedurali relative a Eurofisc. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 58, paragrafo 2. 4) all’articolo 55 è inserito il paragrafo seguente: «1 bis.   Le informazioni di cui al capo V, sezione 2, sono utilizzate unicamente per le finalità di cui al paragrafo 1, e ove tali informazioni siano state verificate facendo riferimento ad altre informazioni fiscali a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri.».
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Art. 1 Regolamento (UE) 2020/283 — Testo vigente | Portale Normativo