Art. 3
Oggetto
In vigore dal 14 feb 2020
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 è così modificato:
1)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Oggetto
Il presente regolamento fissa requisiti comuni per:
a)
la fornitura di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea (“ATM/ANS”) per il traffico aereo generale, con particolare riferimento alle persone fisiche o giuridiche che forniscono tali servizi e funzioni;
b)
le autorità competenti e i soggetti riconosciuti che agiscono per loro conto e svolgono compiti di certificazione, sorveglianza e controllo dell’attuazione in relazione ai servizi di cui alla lettera a);
c)
le norme e le procedure per la progettazione delle strutture dello spazio aereo.»;
2)
l’ è così modificato:
a)
il punto 2 è sostituito dal seguente:
«2.
“fornitore di ATM/ANS”: qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisce uno degli ATM/ANS definiti all’, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1139, singolarmente o combinati, per il traffico aereo generale;»;
b)
sono aggiunti i seguenti nuovi punti 6, 7 e 8:
«6.
“progettazione delle strutture dello spazio aereo”: processo atto ad assicurare che le strutture dello spazio aereo siano adeguatamente progettate, esaminate e convalidate prima di essere attivate e utilizzate dagli aeromobili;
7.
“impianto di prevenzione delle collisioni in volo (ACAS)”: impianto di bordo dell’aeromobile che utilizza i segnali emessi da un transponder per radar di sorveglianza secondario (SSR) e funziona indipendentemente da equipaggiamenti basati a terra per fornire ai piloti un avviso del pericolo di potenziali collisioni con altri aeromobili dotati di transponder per SSR;
8.
“entità che produce dati aeronautici e informazioni aeronautiche”: qualsiasi entità pubblica o privata responsabile della produzione dei dati aeronautici e delle informazioni aeronautiche utilizzati come fonte per i prodotti e i servizi di informazioni aeronautiche. Tali entità non comprendono i fornitori di ATM/ANS di cui all’, punto 2, del presente regolamento e gli aeroporti di cui all’, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2018/1139.»;
3)
l’ è così modificato:
a)
il titolo è sostituito dal seguente:
«Fornitura di ATM/ANS e progettazione delle strutture dello spazio aereo»;
b)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli Stati membri garantiscono che siano forniti gli opportuni ATM/ANS e che le strutture dello spazio aereo siano progettate a norma del presente regolamento e in modo tale da facilitare il traffico aereo generale, tenendo conto al tempo stesso delle considerazioni in materia di sicurezza e di traffico e dell’impatto ambientale.»;
c)
sono aggiunti i seguenti paragrafi 5, 6, 7, 8 e 9:
«5. Gli Stati membri provvedono affinché:
a)
le entità che producono dati aeronautici o informazioni aeronautiche soddisfino i requisiti di cui:
i)
al punto ATM/ANS.OR.A.085 dell’allegato III, ad eccezione dei requisiti di cui alle lettere c) e d), alla lettera f), punto 1), e alla lettera i);
ii)
al punto ATM/ANS.OR.A.090 dell’allegato III;
b)
i dati aeronautici e le informazioni aeronautiche siano prodotti, trattati e trasmessi da personale adeguatamente formato, competente e autorizzato.
Quando i dati aeronautici o le informazioni aeronautiche sono destinati ad essere utilizzati ai fini di voli IFR o di voli VFR speciali, i requisiti di cui al primo comma, lettere a) e b), si applicano a tutte le entità che producono i dati e le informazioni in questione.
6. Qualora sia accertato che i servizi di traffico aereo devono essere forniti in particolari porzioni dello spazio aereo o in determinati aeroporti, gli Stati membri garantiscono che le porzioni dello spazio aereo o gli aeroporti in questione siano specificati in relazione ai servizi di traffico aereo che devono essere forniti.
7. Gli Stati membri provvedono affinché siano stabilite le opportune disposizioni tra i fornitori di ATM/ANS e gli operatori di aeromobili interessati al fine di coordinare in modo adeguato le attività e i servizi forniti e di scambiare dati e informazioni pertinenti.
8. Gli Stati membri individuano le persone o le organizzazioni responsabili della progettazione delle strutture dello spazio aereo e garantiscono che tali persone o organizzazioni applichino i requisiti di cui all’allegato XI, appendice 1 (Parte-FPD).
9. Gli Stati membri provvedono affinché siano effettuati l’aggiornamento e la revisione periodica delle procedure di volo per gli aeroporti e gli spazi aerei posti sotto la loro autorità. A tal fine gli Stati membri individuano le persone o le organizzazioni responsabili di tali compiti e garantiscono che tali persone o organizzazioni rispettino i requisiti di cui all’articolo 6, lettere a) e k).»;
4)
sono inseriti i seguenti articoli 3 bis, 3 ter, 3 quater e 3 quinquies:
«Articolo 3 bis
Determinazione della necessità della fornitura di servizi di traffico aereo
1. Gli Stati membri determinano se la fornitura di servizi di traffico aereo sia necessaria prendendo in considerazione tutti i seguenti fattori:
a)
i tipi di traffico aereo interessati;
b)
la densità del traffico aereo;
c)
le condizioni meteorologiche;
d)
altri fattori rilevanti correlati agli obiettivi dei servizi di traffico aereo definiti al punto ATS.TR.100 dell’allegato IV.
2. Nel determinare se la fornitura di servizi di traffico aereo sia necessaria, gli Stati membri non prendono in considerazione il trasporto per mezzo di aeromobili degli impianti di prevenzione delle collisioni in volo.
Articolo 3 ter
Coordinamento tra enti militari e fornitori di servizi di traffico aereo
Fatto salvo l’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2150/2005 della Commissione, gli Stati membri stabiliscono procedure speciali affinché:
a)
i fornitori di servizi di traffico aereo vengano informati se un ente militare osserva che un aeromobile civile o presunto tale è in avvicinamento o è penetrato in un settore in cui possa rendersi necessaria un’intercettazione;
b)
i fornitori di servizi di traffico aereo, in stretto coordinamento con l’ente militare, confermino l’identità dell’aeromobile e forniscano a quest’ultimo l’opportuna assistenza alla navigazione per evitare la necessità di un’intercettazione.
Articolo 3 quater
Coordinamento delle operazioni di volo potenzialmente pericolose per l’aviazione civile
1. Gli Stati membri assicurano il coordinamento delle operazioni potenzialmente pericolose per gli aeromobili civili sul loro territorio, anche in alto mare, qualora l’autorità competente abbia accettato, in forza di un accordo regionale di navigazione aerea dell’ICAO, la responsabilità di fornire servizi di traffico aereo all’interno dello spazio aereo interessato. Il coordinamento deve avvenire con sufficiente anticipo, in modo da consentire la tempestiva diffusione delle informazioni relative a tali attività.
2. Gli Stati membri stabiliscono le modalità per la diffusione delle informazioni relative alle attività di cui al paragrafo 1.
Articolo 3 quinquies
Frequenza di emergenza ad altissima frequenza (VHF)
1. Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché la frequenza di emergenza VHF (121.500 MHz) sia usata solo per le finalità relative alle emergenze effettive di cui al punto ATS.OR.405, lettera a), dell’allegato IV.
2. Gli Stati membri possono, in via eccezionale, autorizzare l’uso della frequenza di emergenza VHF di cui al paragrafo 1 per finalità diverse da quelle specificate al punto ATS.OR.405, lettera a), dell’allegato IV, se tale uso è limitato a quanto necessario per raggiungere lo scopo perseguito ed è finalizzato a ridurre le conseguenze negative per gli aeromobili in situazione di pericolo o di emergenza e per le operazioni degli enti dei servizi di traffico aereo.»;
5)
l’articolo 6 è così modificato:
a)
la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d)
per i fornitori di servizi di traffico aereo, oltre ai requisiti di cui alle lettere a) e c), anche i requisiti di cui all’allegato IV (Parte-ATS) e i requisiti di cui al regolamento (UE) n. 923/2012;»;
b)
la lettera k) è sostituita dalla seguente:
«k)
per i fornitori di servizi di progettazione delle procedure di volo, oltre ai requisiti di cui alle lettere a) e b), anche i requisiti di cui all’allegato XI (Parte-FPD);»;
6)
gli allegati I, II, III, IV, V, VI e XI sono modificati conformemente all’allegato III del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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