Art. 1

Frequenza di emergenza ad altissima frequenza (VHF)

In vigore dal 14 feb 2020
Il regolamento (UE) n. 923/2012 è così modificato: 1) l’ è così modificato: a) il punto 57 è sostituito dal seguente: «57) “aeroporto controllato”, aeroporto nel quale il traffico aeroportuale è sottoposto a servizio di controllo del traffico aereo»; b) sono aggiunti i seguenti punti 144 e 145: «144) “area critica”, aera di dimensioni definite che si estende intorno alle apparecchiature a terra di un impianto di avvicinamento strumentale di precisione, all’interno della quale la presenza di veicoli o aeromobili determina un disturbo inaccettabile dei segnali di guida aerea; 145) “area sensibile”: area che si estende oltre l’area critica, dove il parcheggio e/o il movimento degli aeromobili o dei veicoli ha un impatto sul segnale di guida tale da tradursi in un disturbo inaccettabile per gli aeromobili che lo stanno utilizzando.»; 2) è inserito il seguente articolo 4 bis: «Articolo 4 bis Frequenza di emergenza ad altissima frequenza (VHF) 1.   Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché la frequenza di emergenza VHF (121.500 MHz) sia usata solo per le finalità di emergenza specificate al punto SERA.14095, lettera d), dell’allegato. 2.   Gli Stati membri possono, in via eccezionale, autorizzare l’uso della frequenza di emergenza VHF di cui al paragrafo 1 per finalità diverse da quelle specificate al punto SERA.14095, lettera d), dell’allegato se tale uso è limitato a quanto necessario per raggiungere lo scopo perseguito ed è finalizzato a ridurre le conseguenze negative per gli aeromobili in situazione di pericolo o di emergenza e per le operazioni degli enti dei servizi di traffico aereo.»; 3) l’allegato è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.
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