Art. 1
In vigore dal 14 feb 2020
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 è così modificato:
1)
l’articolo 5 è così modificato:
a)
la lettera a) è così modificata:
i)
il punto 7 è soppresso;
ii)
il punto 8 è sostituito dal seguente:
«8)
le informazioni relative alle esposizioni verso la cartolarizzazione specificate nel modello 13.01 dell’allegato I, conformemente alle istruzioni riportate nell’allegato II, parte II, punto 3.7;»;
b)
alla lettera b), il punto 1 è sostituito dal seguente:
«1)
le informazioni relative a tutte le esposizioni verso la cartolarizzazione specificate nei modelli 14 e 14.01 dell’allegato I, conformemente alle istruzioni riportate nell’allegato II, parte II, punto 3.9.
Gli enti sono esentati dalla presentazione di tali dettagli sulle cartolarizzazioni qualora facciano parte di un gruppo nello stesso paese in cui sono soggetti ai requisiti di fondi propri;»;
(2)
all’articolo 9, il paragrafo 2 è così modificato:
i)
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
le informazioni specificate nell’allegato III, parte 4, ad eccezione di quelle specificate nel modello 47, con frequenza annuale;»;
ii)
sono aggiunte le seguenti lettere h) e i):
«h)
con frequenza trimestrale, le informazioni specificate nei modelli da 23 a 26 nell’allegato III, parte 2, se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
i)
l’ente non è un ente piccolo e non complesso ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 145, del regolamento (UE) n. 575/2013;
ii)
il rapporto tra il valore contabile lordo dei prestiti e delle anticipazioni deteriorati dell’ente e il valore contabile lordo totale dei prestiti e delle anticipazioni che rientrano nella categoria delle esposizioni deteriorate di cui all’allegato V, parte 2, sezione 17, del presente regolamento è pari o superiore al 5 %. Ai fini del presente punto, il rapporto non comprende, sia nel numeratore che nel denominatore, i prestiti e le anticipazioni classificati come posseduti per la vendita, i saldi di cassa presso le banche centrali e gli altri depositi a vista.
Si applicano i criteri di inclusione e di esclusione di cui all’articolo 4;
i)
con frequenza annuale, le informazioni specificate nel modello 47 dell’allegato III, parte 4, se sono soddisfatte entrambe le condizioni di cui alla lettera h), punti i) e ii), del presente paragrafo. Si applicano i criteri di inclusione e di esclusione di cui all’articolo 4.»;
(3)
all’articolo 11, il paragrafo 2 è così modificato:
i)
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
le informazioni specificate nell’allegato IV, parte 4, ad eccezione di quelle specificate nel modello 47, con frequenza annuale;»;
ii)
sono aggiunte le seguenti lettere h) e i):
«h)
con frequenza trimestrale, le informazioni specificate nei modelli da 23 a 26 dell’allegato IV, parte 2, se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 9, paragrafo 2, lettera h), punti i) e ii). Si applicano i criteri di inclusione e di esclusione di cui all’articolo 4;
i)
con frequenza annuale, le informazioni specificate nel modello 47 dell’allegato IV, parte 4, se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 9, paragrafo 2, lettera h), punti i) e ii). Si applicano i criteri di inclusione e di esclusione di cui all’articolo 4.»;
(4)
l’allegato I è sostituito dal testo che figura nell’allegato I del presente regolamento;
(5)
l’allegato II è sostituito dal testo che figura nell’allegato II del presente regolamento;
(6)
l’allegato III è sostituito dal testo che figura nell’allegato III del presente regolamento;
(7)
l’allegato IV è sostituito dal testo che figura nell’allegato IV del presente regolamento;
(8)
l’allegato V è sostituito dal testo che figura nell’allegato V del presente regolamento;
(9)
l’allegato XVIII è sostituito dal testo che figura nell’allegato VI del presente regolamento;
(10)
l’allegato XIX è sostituito dal testo che figura nell’allegato VII del presente regolamento;
(11)
l’allegato XXIV è sostituito dal testo che figura nell’allegato VIII del presente regolamento;
(12)
l’allegato XXV è sostituito dal testo che figura nell’allegato IX del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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