Art. 1
In vigore dal 14 feb 2020
Il regolamento (CE) n. 2073/2005 è così modificato:
1.
all’, è aggiunta la seguente lettera q):
«q)
«carni di rettili», le carni di rettili di cui all’, punto 16), del regolamento delegato (UE) 2019/625 (*1) della Commissione
(*1) Regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione, del 4 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 18)»."
2.
L’allegato I è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2020:205:oj#art-1