Art. 1
Disposizioni transitorie
In vigore dal 13 feb 2020
Il regolamento delegato (UE) 2019/934 è così rettificato: L’articolo 15 è sostituito dal seguente:
«Articolo 15
Disposizioni transitorie
Le scorte di prodotti vitivinicoli ottenuti prima della data di applicazione del presente regolamento in conformità alle norme vigenti prima di tale data possono essere immesse in libera pratica per il consumo umano.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2020:565:oj#art-1