Art. 1
Registro
In vigore dal 13 feb 2020
Registro
1. È creato, mediante un sistema digitale che la Commissione rende accessibile al pubblico, il registro elettronico delle indicazioni geografiche per i prodotti vitivinicoli aromatizzati («il registro») di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 251/2014.
2. Il registro elenca il nome (o i nomi) dei prodotti vitivinicoli aromatizzati protetti in quanto indicazioni geografiche a norma del regolamento (UE) n. 251/2014.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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