Art. 2

Divieti

In vigore dal 5 feb 2020
Divieti Le attività di pesca dello stock di cui all' da parte di navi battenti bandiera degli Stati membri o immatricolate negli Stati membri che pescano nell'ambito del contingente "altri Stati membri" di cui all'allegato sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
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