Art. 3
In vigore dal 3 feb 2020
Il preparato specificato nell’allegato e i mangimi contenenti tale preparato, prodotti ed etichettati prima del 25 agosto 2020 in conformità delle norme applicabili prima del 25 febbraio, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
Storico versioni
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