Art. 7

Misure transitorie

In vigore dal 3 feb 2020
Misure transitorie La sostanza Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) di cui al regolamento (UE) n. 333/2010, al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2312, al regolamento di esecuzione (UE) 2018/1081, al regolamento di esecuzione (UE) 2016/897, al regolamento di esecuzione (UE) 2019/893 e al regolamento (UE) n. 184/2011 e le premiscele contenenti tale sostanza e i mangimi composti contenenti tale sostanza, prodotti ed etichettati prima del 24 febbraio 2020 in conformità alle norme applicabili prima del 24 febbraio 2020, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
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Misure transitorie (Art. 7 Regolamento (UE) 2020/146) — Testo vigente | Portale Normativo