Art. 2
Modifiche dei programmi di sostegno
In vigore dal 30 gen 2020
Modifiche dei programmi di sostegno
In deroga all', paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150, gli Stati membri possono apportare, ogniqualvolta necessario nel corso di un determinato esercizio finanziario, modifiche ai rispettivi programmi nazionali di sostegno nel settore vitivinicolo per quanto riguarda la misura di promozione di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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