Art. 2
Contributo dell'Unione alle misure di promozione
In vigore dal 30 gen 2020
Contributo dell'Unione alle misure di promozione
In deroga all'articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, il contributo dell'Unione alle misure di promozione di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 non supera il 60 % della spesa ammissibile.
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