Art. 52

Specie vietate

In vigore dal 27 gen 2020
Specie vietate 1.   Alle navi di paesi terzi sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle specie seguenti quando si trovano nelle acque dell’Unione: a) razza stellata (Amblyraja radiata) nelle acque dell’Unione delle divisioni CIEM 2a, 3a e 7d e della sottozona CIEM 4; b) complesso di specie (Dipturus cf. flossada e Dipturus cf. intermedia) della razza bavosa (Dipturus batis) nelle acque dell’Unione della divisione CIEM 2a e delle sottozone CIEM 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10; c) canesca (Galeorhinus galeus) pescata con palangari nelle acque dell’Unione della divisione CIEM 2a e delle sottozone CIEM 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12 e 14; d) zigrino (Dalatias licha), squalo becco d’uccello (Deania calcea), sagrì (Centrophorus squamosus), sagrì atlantico (Etmopterus princeps) e squalo portoghese (Centroscymnus coelolepis) nelle acque dell’Unione della divisione CIEM 2a e delle sottozone CIEM 1, 4 e 14; e) smeriglio (Lamna nasus) nelle acque dell’Unione; f) razza chiodata (Raja clavata) nelle acque dell’Unione della divisione CIEM 3a; g) razza ondulata (Raja undulata) nelle acque dell’Unione delle sottozone CIEM 6, 9 e 10; h) pesce violino (Rhinobatos) nel Mediterraneo; i) squalo balena (Rhincodon typus) in tutte le acque; j) spinarolo (Squalus acanthias) nelle acque dell’Unione delle sottozone CIEM 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 2.   Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Essi devono essere immediatamente rilasciati.
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Specie vietate (Art. 52 Regolamento (UE) 2020/123) — Testo vigente | Portale Normativo