Art. 23

Notifiche di pesca esplorativa

In vigore dal 27 gen 2020
Notifiche di pesca esplorativa Qualora, nel 2020, uno Stato membro intenda partecipare alla pesca esplorativa con palangari di austromerluzzo (Dissostichus spp.) nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a, al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale, esso ne informa il segretariato della CCAMLR a norma degli del regolamento (CE) n. 601/2004, entro il 1o giugno 2020.
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Notifiche di pesca esplorativa (Art. 23 Regolamento (UE) 2020/123) — Testo vigente | Portale Normativo