Art. 3
Domande di diritti d’importazione presentate nel febbraio 2020
In vigore dal 22 gen 2020
Domande di diritti d’importazione presentate nel febbraio 2020
Il quantitativo totale di prodotti oggetto della domanda di diritti d’importazione presentata nel febbraio 2020 in applicazione dell’, paragrafo 2, non può superare il 25 % del quantitativo di riferimento del richiedente. Per i richiedenti che hanno presentato la dimostrazione supplementare a norma dell’, paragrafo 3, il quantitativo di riferimento è determinato tenendo conto di detta dimostrazione.
Storico versioni
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