Art. 1
In vigore dal 16 gen 2020
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di perossisolfati (persolfati), compreso il perossimonosolfato solfato di potassio, attualmente classificati con i codici NC 2833 40 00 ed ex 2842 90 80 (codice TARIC 2842908020) e originari della Repubblica popolare cinese.
2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sotto elencate sono le seguenti:
Società
Dazio (%)
Codice aggiuntivo TARIC
ABC Chemicals (Shanghai) Co., Ltd., Shanghai
0,0 %
A820
United Initiators (Shanghai) Co. Ltd., Shanghai
24,5 %
A821
Tutte le altre società
71,8 %
A999
3. L’applicazione dell’aliquota individuale del dazio specificata per le società menzionate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, sulla quale figuri una dichiarazione, datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette tale fattura, identificato dal nome e dalla funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di [prodotto in esame] venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da [nome e indirizzo della società] [codice aggiuntivo TARIC] in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.» In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».
4. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni
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