Art. 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011

In vigore dal 14 gen 2020
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 Il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 è così modificato: a) l’articolo 146 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 146 bis Il presente capo stabilisce norme dettagliate per lo scambio di dati di cui agli articoli 111 e 116 del regolamento sul controllo, per lo scambio di dati sui rapporti di ispezione di sorveglianza di cui agli articoli 71, 76 e 83 del regolamento sul controllo, come pure per la notifica dei dati sulle catture di cui all’articolo 33, paragrafi 2 e 4, del regolamento sul controllo.»; b) all’articolo 146 decies, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Gli Stati membri di bandiera utilizzano l’XSD basato sulla norma UN/CEFACT P1000-12 come formato per trasmettere alla Commissione i dati aggregati sulle catture di cui all’articolo 33, paragrafi 2 e 4, del regolamento sul controllo.»; c) all’articolo 146 decies, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   I quantitativi indicati nelle relazioni di cattura si basano sui quantitativi sbarcati. Se le catture non sono ancora sbarcate, deve essere inviata una stima della relazione di cattura con l’indicazione “conservate a bordo”. Entro il 15o giorno del mese successivo allo sbarco deve essere inviata una rettifica indicante il peso esatto e il luogo dello sbarco.»; d) all’articolo 146 undecies, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Le modifiche ai formati XML e ai documenti di attuazione da utilizzare per tutti gli scambi di dati elettronici tra gli Stati membri e gli Stati membri e la Commissione o l’organismo da essa designato, comprese le modifiche derivanti dagli articoli 146 septies, 146 octies, 146 nonies e 146 duodecies, sono stabilite dalla Commissione di concerto con gli Stati membri.»; e) è aggiunto il seguente articolo 146 duodecies: «Articolo 146 duodecies Scambio di dati relativi a ispezione e sorveglianza 1.   Il formato da utilizzare per lo scambio di dati sui rapporti di ispezione e di sorveglianza, di cui agli articoli 71, 76 e 83 del regolamento sul controllo, tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e la Commissione o l’organismo da essa designato, è l’XSD dell’ambito “Ispezione e sorveglianza” basato sulla norma UN/CEFACT P1000-8. 2.   A decorrere da una data stabilita di concerto con gli Stati membri a norma dell’articolo 146 undecies, paragrafo 2, i sistemi degli Stati membri devono essere in grado di inviare messaggi di ispezione e di sorveglianza e di rispondere alle richieste di dati di ispezione e di sorveglianza in conformità all’XSD dell’ambito “Ispezione e sorveglianza” basato sulla norma UN/CEFACT P1000-8.»; f) nell’allegato XII, dopo la riga «P1000 – 7; Ambito posizione della nave», è inserita la seguente riga: «P1000 – 8; Ambito ispezione e sorveglianza».
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