Art. 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 1235/2008

In vigore dal 13 gen 2020
Modifiche del regolamento (CE) n. 1235/2008 Il regolamento (CE) n. 1235/2008 è così modificato: (1) all’articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   La Commissione esamina le domande di inclusione dell’organismo di controllo o dell’autorità di controllo nell’elenco di cui all’articolo 10 in base alla specifica domanda presentata dal loro rappresentante, redatta sulla scorta del modello di domanda fornito dalla Commissione in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2. Per l’aggiornamento dell’elenco sono prese in considerazione solo le domande complete presentate entro il 30 giugno 2020.»; (2) all’articolo 13, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente: «Il certificato di ispezione è rilasciato dall’autorità o dall’organismo di controllo pertinente prima che la partita lasci il paese terzo di esportazione o di origine. Esso è vidimato dall’autorità competente dello Stato membro interessato e completato dal primo destinatario secondo il modello e le note figuranti nell’allegato V e utilizzando il sistema informatico veterinario integrato TRACES (Trade Control and Expert System) istituito con decisione n. 2003/24/CE della Commissione (*1). (*1)  Decisione 2003/24/CE della Commissione, del 30 dicembre 2002, relativa alla creazione di un sistema informatico veterinario integrato (GU L 8 del 14.1.2003, pag. 44).»;" (3) l’allegato III è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento; (4) l’allegato IV è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.
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Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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